STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale
Via XX settembre, 123/A - 00187 Roma
Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO ROMA
Indirizzo di PEI: statesercito@esercito.difesa.it - Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it
00187 Roma,
Allegati: 1 (uno) Ten.Col. TRAVAGLIO, 3.8121
Annessi: 2 (due) carlo.travaglio@esercito.difesa.it
OGGETTO: Rimborso spese di trasferimento e corresponsione delle relative indennità per il
raggiungimento del domicilio eletto (art. 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836).
A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Rif.
a. Circolare n. M_D GMIL REG2021 0491650 del 08-11-2021 di PERSOMIL (annessa in copia);
b. Circolare n. DGPM/IV/12^/4^/288187/1^/C-17 del 30-12-1998 di PERSOMIL (annessa in copia).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
1. La Direzione Generale per il Personale Militare, con la comunicazione alla quale si fa riferimento
in “a.”, ha fornito riscontro alla richiesta di parere avanzata da altra Forza Armata in merito alla
possibilità di estendere i benefici di cui all’articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 anche
al personale cessato dal servizio a domanda in possesso dei requisiti per l’accesso ai trattamenti
pensionistici ai sensi dell’articolo 2229 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (c.d. “scivolo”).
2. Al riguardo, la prefata Direzione Generale, nell’evidenziare che:
‐ l’articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 riconosce al personale collocato a riposo, che
debba trasferirsi dall’ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale
spettano i rimborsi (spese di missione, viaggio, trasporto mobili e masserizie) e le indennità di
missione e di prima sistemazione;
‐ l’interpretazione adottata dalla giurisprudenza meno recente, resa nota dalla stessa Direzione
Generale con la circolare alla quale si fa riferimento in “b.”, riconosce tale “vantaggio
indennitario” unicamente al personale collocato a riposo per il raggiungimento dei limiti d’età e
non a coloro che esercitano la facoltà delle dimissioni volontarie per l’estinzione anticipata del
rapporto d’impiego;
‐ la vigente disposizione normativa di cui all’articolo 2229 del decreto legislativo 15 marzo 2010
n. 66 prevede una particolare tipologia di cessazione dal servizio consistente nel collocamento
in ausiliaria degli Ufficiali e dei Sottufficiali che ne facciano domanda e che si trovino a non più
di cinque anni dal limite di età -con il mantenimento, oltre a qualsiasi altro istituto, del diritto al
trattamento pensionistico e all’indennità di buonuscita- equiparandone espressamente gli effetti
alla cessazione del rapporto di servizio in virtù del raggiungimento dei limiti di età,
ha chiarito che le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836
spettino anche al personale cessato dal servizio ai sensi dell’art. 2229 del decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66, disponendo contestualmente l’abrogazione della circolare previgente in materia (rif. “b.”).
3. Gli Organismi in indirizzo sono invitati ad assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente
lettera, che sarà pubblicata sul sito intranet e internet di Forza Armata.
4. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.
IL CAPO REPARTO
(Gen.D. Gaetano LUNARDO)
M_D E0012000 REG2021 0230846 16-11-2021
Firmato digitalmente da/Signed by:
GAETANO LUNARDO
In data/On date:
martedì 16 novembre 2021 09:28:14
click to sign
signature
click to edit
click to sign
signature
click to edit