STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO
I Reparto Reclutamento, Affari Giuridici ed Economici del Personale
Via XX settembre, 123/A - 00187 Roma
Indirizzo telegrafico: STATESERCITO PRIMO ROMA
Indirizzo di PEI: statesercito@esercito.difesa.it - Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it
00187 Roma,
Allegati: 1 (uno) Ten.Col. TRAVAGLIO, 3.8121
Annessi: 2 (due) carlo.travaglio@esercito.difesa.it
OGGETTO: Rimborso spese di trasferimento e corresponsione delle relative indennità per il
raggiungimento del domicilio eletto (art. 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836).
A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
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Rif.
a. Circolare n. M_D GMIL REG2021 0491650 del 08-11-2021 di PERSOMIL (annessa in copia);
b. Circolare n. DGPM/IV/12^/4^/288187/1^/C-17 del 30-12-1998 di PERSOMIL (annessa in copia).
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1. La Direzione Generale per il Personale Militare, con la comunicazione alla quale si fa riferimento
in a., ha fornito riscontro alla richiesta di parere avanzata da altra Forza Armata in merito alla
possibilità di estendere i benefici di cui all’articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 anche
al personale cessato dal servizio a domanda in possesso dei requisiti per l’accesso ai trattamenti
pensionistici ai sensi dell’articolo 2229 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (c.d. “scivolo”).
2. Al riguardo, la prefata Direzione Generale, nell’evidenziare che:
l’articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 riconosce al personale collocato a riposo, che
debba trasferirsi dall’ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale
spettano i rimborsi (spese di missione, viaggio, trasporto mobili e masserizie) e le indennità di
missione e di prima sistemazione;
l’interpretazione adottata dalla giurisprudenza meno recente, resa nota dalla stessa Direzione
Generale con la circolare alla quale si fa riferimento in b., riconosce tale “vantaggio
indennitario” unicamente al personale collocato a riposo per il raggiungimento dei limiti d’età e
non a coloro che esercitano la facoltà delle dimissioni volontarie per l’estinzione anticipata del
rapporto d’impiego;
la vigente disposizione normativa di cui all’articolo 2229 del decreto legislativo 15 marzo 2010
n. 66 prevede una particolare tipologia di cessazione dal servizio consistente nel collocamento
in ausiliaria degli Ufficiali e dei Sottufficiali che ne facciano domanda e che si trovino a non più
di cinque anni dal limite di età -con il mantenimento, oltre a qualsiasi altro istituto, del diritto al
trattamento pensionistico e all’indennità di buonuscita- equiparandone espressamente gli effetti
alla cessazione del rapporto di servizio in virtù del raggiungimento dei limiti di età,
ha chiarito che le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836
spettino anche al personale cessato dal servizio ai sensi dell’art. 2229 del decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66, disponendo contestualmente l’abrogazione della circolare previgente in materia (rif. “b.”).
3. Gli Organismi in indirizzo sono invitati ad assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente
lettera, che sarà pubblicata sul sito intranet e internet di Forza Armata.
4. Si rimane a disposizione per ogni chiarimento ritenuto utile al riguardo.
IL CAPO REPARTO
(Gen.D. Gaetano LUNARDO)
M_D E0012000 REG2021 0230846 16-11-2021
Firmato digitalmente da/Signed by:
GAETANO LUNARDO
In data/On date:
martedì 16 novembre 2021 09:28:14
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Allegato “A”
ELENCO INDIRIZZI
A COMANDO TRUPPE ALPINE BOLZANO
COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE ROMA
COMANDO LOGISTICO DELL’ESERCITO ROMA
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/C.O.E. SEDE
COMANDO DEL CORPO DI REAZIONE RAPIDA DELLA NATO SOLBIATE OLONA (VA)
COMANDO FORZE OPERATIVE SUD NAPOLI
COMANDO FORZE OPERATIVE NORD PADOVA
COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E DOTTRINA
DELL’ESERCITO ROMA
COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO VERONA
DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE DELL’ESERCITO SEDE
UFFICIO GENERALE DEL C.R.A./ESERCITO ITALIANO SEDE
UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO SEDE
CENTRO NAZIONALE AMMINISTRATIVO ESERCITO ROMA
CENTRO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO NAZIONALE DELLESERCITO FOLIGNO
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI MARESCIALLI ROMA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI SERGENTI ROMA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER I GRADUATI ROMA
SEZIONE ESERCITO DEL CONSIGLIO CENTRALE
DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE SEDE
Diramazione interna
III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE E FINANZIARIA SEDE
IV REPARTO LOGISTICO SEDE
V REPARTO AFFARI GENERALI SEDE
VI REPARTO SISTEMI C5I SEDE
DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE SEDE
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO CENTRALE DEL SERVIZIO DI
VIGILANZA E PREVENZIONE E PROTEZIONE SEDE
UFFICIO GENERALE SICUREZZA SEDE
UFFICIO DEL SOTTOCAPO DI SME SEDE
DIREZIONE DI INTENDENZA SEDE
UFFICIO FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO SEDE
UFFICIO DI PSICOLOGIA E PSICHIATRIA MILITARE SEDE
UFFICIO RECLUTAMENTO STATO E AVANZAMENTO SEDE
UFFICIO GIURIDICO-LEGALE E CONTENZIOSO SEDE
-1-
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Indirizzo Postale: Viale dell’Esercito, 186 00143 ROMA
Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it
Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
Allegati: 1
Annessi: //
OGGETTO: Rimborso spese di trasferimento e corresponsione delle relative indennità per il
raggiungimento del domicilio eletto (art. 23 della L. n. 18 dicembre 1973, n. 836).
A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO “A”
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Riferimento: f. n. M_D ARM003 REG2021 0010121 in data 27 gennaio 2021 (non a tutti).
Seguito: f.n. DGPM/12^/4^/288137/1^/C-17 in data 30 dicembre 1998.
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1. E’ pervenuta a questa Direzione Generale la richiesta di parere in merito alla possibilità di
estendere i benefici di cui all’art. 23 della L. 18 dicembre 1973, n. 836 anche al personale cessato
dal servizio a domanda, in possesso dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici.
Ciò comporta la necessità di riesaminare la circolare a seguito, con cui sono state fornite
indicazioni applicative sull’argomento.
2. Nel merito, si osserva che il succitato art. 23, comma 1 riconosce al personale collocato a riposo
che debba trasferirsi dall’ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio nazionale, le
indennità e i rimborsi previsti agli artt. 18, 19 e 20, nonché l’indennità di prima sistemazione. La
funzione dei suddetti benefici è quella di sopperire alle maggiori necessità che incontra il
dipendente per lo spostamento dal luogo in cui era obbligato a risiedere per ragioni di servizio
verso una nuova residenza. La finalità è, dunque, quella di ristorare gli effettivi disagi derivanti
dalla nuova sistemazione e consentire all’interessato di far fronte alle relative spese.
3. Ciò premesso, la risoluzione della problematica posta all’attenzione della scrivente è strettamente
connessa al significato da attribuire all’espressione “collocamento a riposo”, utilizzata dalla
norma.
Secondo un’interpretazione più restrittiva, adottata dalla giurisprudenza meno recente, il
collocamento a riposo per effetto del raggiungimento dei limiti di età avrebbe natura diversa da
quello conseguito tramite dimissioni volontarie, in quanto in quest’ultimo caso l’estinzione
anticipata del rapporto di impiego avviene a seguito dell’esercizio di una facoltà attribuita al
dipendente. Sicché il “vantaggio indennitario” dovrebbe essere riservato unicamente ai
destinatari di un provvedimento autoritativo, gravati dalle spese sostenute per rientrare nel
domicilio elettivo, diverso da quello dell’ultima sede di servizio.
Questa tesi applicativa va, tuttavia, riletta alla luce dell’attuale quadro normativo, atteso che l’art.
2229 del D. lgs. n. 66/2010 ha disciplinato una particolare tipologia di cessazione dal servizio
prevedendo, ai fini della contrazione organica del personale di cui all’art. 2206-bis, il
M_D GMIL REG2021 0491650 08-11-2021
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CROCE
Date: 2021.11.08 14:52:44 CET
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-2-
collocamento in ausiliaria degli Ufficiali e dei Sottufficiali che ne facciano domanda e che si
trovino a non più di cinque anni dal limite di età.
Il comma 3, in particolare, ha sancito che tale cessazione dal servizio è equiparata a quella per
raggiungimento dei limiti di età, sicché al personale interessato competono, in aggiunta a
qualsiasi altro istituto, il trattamento pensionistico e l’indennità di buonuscita che gli sarebbero
spettati se fosse rimasto in servizio fino al limite di età. Sulla scorta di tale assimilazione
consegue, evidentemente, che alle suddette categorie di personale debbano essere corrisposti
anche i benefici di cui al succitato art. 23 della L. n. 836/1973, quale effetto discendente dal
collocamento in congedo ai sensi dell’art. 2229 del D.lgs. n. 66/2010.
4. Ciò posto, si ritiene che, secondo una rinnovata valutazione del contesto normativo di
riferimento, le indennità e i rimborsi di cui all’art. 23 della L. n. 836/1973 spettino, oltre che al
personale cessato dal servizio per raggiunti limiti di età, anche a quello cessato dal servizio ai
sensi dell’art. 2229 del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in ragione della completa equiparazione di
tale tipologia di cessazione a quella per età.
5. La circolare DGPM/12^/4^/288137/1^/C-17 in data 30 dicembre 1998 è, pertanto, abrogata.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Brig. Gen. C.C.r.n. Massimo CROCE
dom.el.disp.C.doc __
MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Prot.n.DGPM/IV/^^/^^//'--^^ ^a' 50 ' 4 ?- '^
Palazzo Marina t
OGGETTO: Rimborso spese di trasferimento e corresponsione delle relative
indennita per il raggiungimento dei domicilio eletto (articolo 23
della legge n. 836/1973).
A ELENCO IMDIRIZZI IN ALLEGATO
Seg.let. n.DGPM/4/12/187391/1 in data 28 luglio 1998.
1 A sequito di un'ispezione amministrativo-contabile, effettuata da
Ispettore del Ministero del Tesoro, si e dovuto prendere atto che il
C^ia^o di Stato ha legittimato 1'attribuzione delle indennita e del
^^ di cui all'articolo 23 della legge n. 836/1973 al solo personale
cessato dal servizio per raggiunti limiti di eta.
2 In effetti, il Consiglio di Stato con:
- la decisione n. 220 del 27 marzo 1991, ha statuito che la
^rresponsTone delle indennita e dei rimborsi di cui trattasi e
S^n^a solamente nei confronti di chi cessa dal servizio per limiti
S et?, dovendo considerarsi ogni altra fattispecie di collocamento a
riposo, come uscita volontaria del dipendente";
S oarere n 373 del 21 febbraio 1997, ha posto in evidenza che le
^deanTta in questione non spettano al personale cessato dal servizio
Per ^issioni"volontarie con maturazione del diritto a Pensione perc^e
L di snosizione .......... .non fa rifenmento al mero dato delta
c^ss^S^ dal servizio ma a queila cessazione che si venfica per il
callcc^to a riposo e prescinde dalla maturazione del diritto a
pensione".
3 Pur tuttavia, questa Direzione Generale ha interessato 1'Ufficio Centrale
" ie ispezioni Administrative affinche awii le azioni che nterra
ollo^e per ottenere che venga confermata 1' interpretazione secondo cui
0? beneTicio "de quo" possa essere attribuito anche a coloro che sono
^ssatT o cesseranno da^ servizio avendo maturato la massima anzianita
contributiva prevista dai rispettivi ordinamenti.
4 Nell'attesa a variante di quanto precisato con la lettera a seguito,
4- ^olu^ento in discorso non puo essere corrisposto al P^^ co^t:
a riposo a domanda, pur in possesso della massima anzianita utile
pensione prevista per il grado rivestito.
^ T romandi/Enti in indirizzo sono, pertanto, invitati ad impartire le
^oortune'drsposizioni per sospendere la corresponsione del nmborsi di
opp ^^asi a tutti coloro che sono cessati dal servizio a domanda, senza
^t^one di ^ircostanze, nonche per costituire in mora i medesinu. .
titolo cautelativo, al fine di interrompere i termini prescnzionali con
riferimento_aj^p_r_egresso quinquennio.
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IL DIRETTORE GENERALE
(Ten. Gen. Antonino TAMBUZZO)
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