Sogessur S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Via Tiziano, 32, 20145 Milano, Italia
Registro imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi
Sogessur S.A.
C.F. e P. IVA: 07420570967; Capitale sociale:€ 33 825 000
Sede legale: Tour D2 – 17 bis place des Reets
92919 Paris La Défense Cedex
086 380 730 R.C.S. Nanterre
Motoplatinum
Mod. Polizza Sogessur RCA Rev.4
Assicurazione
DATI CLIENTE
DATI VEICOLO
DATI ASSICURATIVI
Nome e Cognome
Comune
Indirizzo
Codice Fiscale
Partita Iva
Email
Telefono
Targa
Data immatr.
Data acquisto
Situazione
assicurativa
Targa CU
ABS
Antifurto
GARANZIE
Sconto:
Provvigioni:
SOGESSUR S.A.
Rappresentante legale
Valore
Cilindrata
Km percorsi
CU
Anni assicurati
Sinistri con colpa
Tipo di guida
Utilizzo
Km/anno
MOTO.BOX
MotoplatinumGOLD
TOTALE
Attestato
di rischio
S.S.N.:
Imponibile Imposte Premio lordoMassimale
Targa
Polizza n°
Decorre dalle ore :00 del
Scade alle ore 24:00 del
Contraente Proprietario
Conducente abituale
EK16179
EK16179
-
24h.61.552872
24
02/12/2020
02/12/2021
-
-
Kymco People 125i
€ 2.150,00
125cc
10000
Si
Elettronico
1
8
0
casa/lavoro/tempo
libero
> 5.000
Esperta > 25 anni
No
No
€ 17,61
€ 167,68
€ 26,83
€ 212,12
€ 89,51
€ 12,08
€ 101,59
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Ahmed Ouyed
00154 Roma (RM)
Via Della Stazione Ostiense, 19
YDOHMD66P04Z301B
-
ouyedahm@yahoo.com
+39338467249
05/07/2018
25/11/2019
Veicolo con polizza in
scadenza o scaduta
-
Responsabilità Civile
€ 16,35
€ 23,49
€ 6.070.000 / € 1.220.000
Incendio e furto
€ 2.150,00
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€ 257,19
€ 313,71
€ 38,91
DocuSign Envelope ID: D32DFFEA-DCC4-4D7D-96F2-89250FCF6646
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Sogessur S.A.
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Via Tiziano, 32, 20145 Milano, Italia
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C.F. e P. IVA: 07420570967; Capitale sociale:€ 33 825 000
Sede legale: Tour D2 – 17 bis place des Reets
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086 380 730 R.C.S. Nanterre
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Assicurazione
Targa
Polizza n°
Decorre dalle ore :00 del
Scade alle ore 24:00 del
AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono
compromettere il diritto alla prestazione. Il Contraente dichiara di approvare espressamente il presente testo integrale della polizza composto dalle seguenti
sezioni: 1.GLOSSARIO 2.LE CONDIZIONI GENERALI 3.LE CONDIZIONI PARTICOLARI 4.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Agli eetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare espressamente i seguenti artt. del presente contratto:
Sez. A) Glossario artt. "Aree Private", "Familiare convivente", "Incendio", "Veicolo/Mezzo assicurato", "Perdita totale del Mezzo Assicurato", "Valore dʼAcquisto del Mezzo Assicurato",
"Valore Commerciale del Mezzo Assicurato"; Sez. B) Condizioni Generali – Sez. 1) artt. 1.1) Oggetto dellʼAssicurazione, 1.6) Validità territoriale, 1.7) Dichiarazioni del Contraente, 1.8)
Aggravamento del rischi, 1.11) Variazione del Mezzo Assicurato, 1.14)Sospensione temporanea dellʼAssicurazione, 1.15) Riattivazione dellʼAssicurazione; 1.16) Richiesta fraudolenta, 1.17)
Obbligo di salvataggio, 1.19) Comunicazioni, 1.21) Oneri fiscali; Sez. 2) Garanzia RCA artt. 2.3) Soggetti esclusi, 2.4) Esclusioni e Rivalsa, 2.5) Rinuncia Parziale alla Rivalsa per guida in
stato dʼebbrezza, 2.6) Tipi di Guida, 2.9) Assegnazione della classe di merito, 2.10) Assegnazione Classe di Merito – Casi Particolari, Sez. 3) Infortuni del Conducente artt. 3.1) Oggetto della
garanzia, 3.2) Massimali e franchigie applicati per sinistro, 3.3) Casi di aggravamento del rischio, 3.6) Esclusioni e limitazioni, 3.7) Disposizioni Finali; Sez. 4) Furto/Incendio artt. 4.1.1)
Oggetto della garanzia Furto, 4.1.2) Rischi esclusi dalla Garanzia Furto Totale ; 4.1.3) Indennizzo Garanzia Furto Totale - Massimali e Scoperti/ Minimi applicati per Sinistro 4.2) Estensione
Garanzia Furto Parziale, 4.2.1) Indennizzo Garanzia Furto Parziale- Massimali e Scoperti/ Minimi applicati per Sinistro – Degrado dʼuso 4.3) Esclusioni e limitazioni specifiche 4.4) Oggetto
della Garanzia Incendio, 4.4.1) Rischi esclusi dalla Garanzia incendio , 4.4.2 Esclusioni e Limitazioni specifiche Garanzia Incendio, 4.4.3) Indennizzo Garanzia Incendio - Massimali e
Scoperti / minimi applicati per Sinistro; 4.6) Mezzi esclusi dalla Garanzia Furto/Incendio, 4.7) Esclusioni e Limitazioni comuni Garanzia Furto/Incendio, 4.8) Divieto di Cumulo,
4.9)Disposizioni Finali; Sez. 5) Kasko artt. 5.1) Oggetto della Garanzia, Art. 5.2) Modalità di Indennizzo Garanzia Kasko, 5.3) Indennizzo Garanzia Kasko – Franchigie applicabili per Sinistro
5.4) Mezzi esclusi dalla Garanzia Kasko, 5.5) Esclusioni e limitazioni, Art. 5.6) Divieto di Cumulo, 5.7) Disposizioni Finali; Sez. 6) Assistenza artt. 6.1) Oggetto della Garanzia, 6.2) Prestazioni
erogate - Massimali applicati per Sinistro, 6.3) Limitazioni ed esclusioni valide per tutte le garanzie di Assistenza, 6.4)Disposizioni Finali; Sez. 7) Tutela Legale artt. 7.1) Oggetto della
Garanzia, 7.2) Garanzie prestate-Massimali applicabili per sinistro, 7.3) Modalità di erogazione delle prestazioni, 7.4) Esclusioni e limitazioni, 7.5) Disposizioni Finali; Sez. 8) Procedura
Risarcimento Danni R.C.A. Artt. 8.1) Richiesta di Risarcimento – Inapplicabilità Procedura di Risarcimento Diretto, 8.2) Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro, 8.7)
Gestione delle vertenze; Sez. 9) Procedura Indennizzo NON R.C.A. Sez. 9.1 Procedura Indennizzo Garanzia Infortuni del Conducente: Artt. 9.1.1) Obbligo del Contraente o dellʼAssicurato in
caso di Infortunio, 9.1.2) Adempimenti richiesti in caso di infortuni del conducente, 9.1.3) Pagamento dellʼindennizzo; Sez. 9.2 Procedura Indennizzo Garanzia Furto/Incendio: Artt. 9.2.1)
Obbligo del Contraente o dellʼAssicurato in caso di Furto/Incendio, 9.2.4) Pagamento dell'indennizzo; 9.2.5) Recupero Mezzo rubato; Sez. 9.3 Procedura Indennizzo Garanzia Kasko: Artt.
9.3.1 Obbligo del Contraente o dellʼAssicurato in caso di Sinistro, 9.3.2 Pagamento dellʼindennizzo; Sez. 9.4 Procedura Indennizzo Garanzia Assistenza: Artt. 9.4.1 – Obbligo del Contraente
o dellʼAssicurato in caso di Sinistro, 9.4.2 Modalità di erogazione dei Servizi di Assistenza; Sez. 9.5 Procedura Indennizzo Tutela Legale: Artt. 9.5.1 Obbligo del Contraente o dellʼAssicurato
in caso di Sinistro, 9.5.4 Pagamento dellʼindennizzo.
IL CONTRAENTE
IL CONTRAENTE
FIRMA1
FIRMA2
Il Contraente dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto/polizza lʼinformativa precontrattuale e il Set Informativo contenente: DIP Danni,
DIP Aggiuntivo R.C. Auto, Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario che costituisce parte integrante della polizza che dichiara di approvare.
Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, il
Contraente acconsente:
al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere di cui al punto 1, lett. a),
b) e c) della medesima informativa;
alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicati al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a
trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), b) e c) della medesima informativa o obbligatori per legge;
al trasferimento degli stessi dati all’estero come indicato al punto 7 della predetta informativa.
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
IL CONTRAENTE
IL CONTRAENTE
FIRMA3
FIRMA4
EK16179
24h.61.552872
24
02/12/2020
02/12/2021
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Condizioni di Assicurazione Motoplatinum Edizione Luglio 2020
Sogessur - Société Anonyme Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2 17 bis place des Reflets 92919 Paris
La Défense Cedex - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza,
Lodi - Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell’elenco I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS
al n. I00094
INDICE
A. GLOSSARIO ......................................................................................................................................................... 5
B. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ......................................................................................................................... 7
SEZIONE 1 - NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE ................................................................................ 7
Art. 1.1 Oggetto dell’Assicurazione ....................................................................................................................... 7
Art. 1.2 Preventivo ................................................................................................................................................. 7
Art. 1.3 - Modalità di conclusione del contratto ...................................................................................................... 7
Art. 1.4 Modalità di pagamento del Premio .......................................................................................................... 7
Art. 1.5 Durata dell’Assicurazione e Operatività Garanzie.................................................................................... 7
Art. 1.6 Validità Territoriale delle garanzie assicurative ....................................................................................... 8
Art. 1.7 Dichiarazioni del Contraente .................................................................................................................... 8
Art. 1.8 Aggravamento del Rischio ........................................................................................................................ 8
Art. 1.9 Diminuzione del Rischio ............................................................................................................................ 8
Art. 1.10 Altre Assicurazioni ................................................................................................................................... 8
Art. 1.11 Variazione del Mezzo Assicurato in corso di Annualità Assicurativa..................................................... 9
Art. 1.12- Cessione dell’Assicurazione ...................................................................................................................... 9
Art. 1.13 Risoluzione anticipata dell’Assicurazione ............................................................................................... 9
Art. 1.14 Sospensione temporanea dell’Assicurazione ....................................................................................... 10
Art. 1.15 Riattivazione dell’Assicurazione ............................................................................................................ 10
Art. 1.16 Richiesta Fraudolenta ........................................................................................................................... 11
Art. 1.17 Obbligo di Salvataggio ........................................................................................................................... 11
Art. 1.18 Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza ................................................ 11
Art. 1. 19 - Comunicazioni alla Compagnia o all’Intermediario ............................................................................. 11
Art. 1.20 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione ............................................................ 12
Art. 1.21 Oneri Fiscali ........................................................................................................................................... 12
Art. 1.22 Rinvio alle norme di legge ..................................................................................................................... 12
Art. 1.23 Modalità di reclamo .............................................................................................................................. 12
SEZIONE 2 RESPONSABILITÀ CIVILE (GARANZIA R.C.A.) ...........................................................................................13
Art. 2.1 Oggetto della Garanzia R.C.A. ................................................................................................................. 13
Art. 2.2 Massimali.................................................................................................................................................. 13
Art. 2.3 Soggetti Esclusi ........................................................................................................................................ 13
Art. 2.4 Esclusioni e Rivalsa .................................................................................................................................. 13
Condizioni Aggiuntive R.C.A. ................................................................................................................................14
Art. 2.5 Rinuncia Parziale alla Rivalsa per guida in stato di ebbrezza ................................................................. 14
Art. 2.6 Tipi di Guida ............................................................................................................................................. 14
Forma Tariffaria ed Evoluzione delle Classi di Merito ...........................................................................................14
Art. 2.7 Forma Tariffaria Bonus Malus ................................................................................................................. 14
Art. 2.8 Tabella dei coefficienti di Premio ........................................................................................................... 15
Art. 2.9 - Assegnazione Classe di Merito risultante dall’Attestato di Rischio ....................................................... 15
Art. 2.10 Assegnazione Classe di Merito Casi Particolari ................................................................................. 15
Art. 2.11 Mantenimento della Classe di Merito Casi particolari ...................................................................... 16
Art. 2.12 - Evoluzione della Classe di Merito .......................................................................................................... 16
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Art. 2.13 Esclusione Applicazione del Malus in caso di Sinistro con colpa ......................................................... 17
Art. 2.14 Attestato di Rischio ............................................................................................................................... 17
Art. 2.15 Mancato rilascio dell’Attestato di Rischio ............................................................................................ 18
Art. 2.16 - Validità Attestato di Rischio .................................................................................................................. 18
SEZIONE 3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE ...............................................................................................................18
Art. 3.1 Oggetto della Garanzia Infortuni del Conducente.................................................................................. 18
Art. 3.2 - Massimali e Franchigie applicati per Sinistro .......................................................................................... 18
Art. 3.3 Casi di aggravamento del Rischio ........................................................................................................... 19
Art. 3.4 Indennizzo in caso di Invalidità Permanente - Criteri di indennizzabilità .............................................. 19
Art. 3.5 - Indennizzo in caso di Morte ..................................................................................................................... 19
Art. 3.6 Esclusioni e limitazioni ............................................................................................................................ 19
Art. 3.7 Disposizioni Finali .................................................................................................................................... 20
SEZIONE 4 FURTO/INCENDIO ..................................................................................................................................20
Garanzia Base Furto Totale .............................................................................................................................................. 20
Art. 4.1.1 Oggetto della Garanzia Furto Totale.................................................................................................... 20
Art. 4.1.2 Rischi esclusi dalla Garanzia Furto Totale............................................................................................ 20
Art. 4.1.3 Indennizzo Garanzia Furto Totale Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro .................. 20
Condizioni Aggiuntive Furto Pacchetto Premium ..............................................................................................21
Art. 4.2 Estensione Garanzia Furto Parziale ........................................................................................................ 21
Art. 4.2.1 Indennizzo Garanzia Furto Parziale Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro Degrado
d’uso ........................................................................................................................................................................ 21
Esclusioni e limitazioni specifiche Garanzia Furto Totale e Furto Parziale .............................................................21
Art. 4.3 Esclusioni e Limitazioni specifiche .......................................................................................................... 21
Garanzia Base Incendio..............................................................................................................................................21
Art. 4.4 Oggetto della Garanzia Incendio ............................................................................................................. 21
Art. 4.4.1 - Rischi esclusi dalla Garanzia Incendio .................................................................................................. 21
Art. 4.4.2 - Esclusioni e Limitazioni specifiche Garanzia Incendio ............................. Error! Bookmark not defined.
Art. 4.4.3 Indennizzo Garanzia Incendio Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro ......................... 22
Condizioni Aggiuntive Incendio Pacchetto Premium ..........................................................................................22
Art. 4.5 Ricorso Terzi da Incendio ........................................................................................................................ 22
Disposizioni comuni alle Garanzie Furto e Incendio (Garanzia Base e Pacchetto Premium) .......................................22
Art. 4.6 Mezzi esclusi dalla Garanzia Furto/Incendio .......................................................................................... 22
Art. 4.8 Divieto di Cumulo .................................................................................................................................... 23
Art. 4.9 - Disposizioni Finali ..................................................................................................................................... 23
SEZIONE 5 KASKO....................................................................................................................................................23
Art. 5.1 - Oggetto della Garanzia Kasko .................................................................................................................. 23
Art. 5.2 Modalità di Indennizzo Garanzia Kasko .................................................................................................. 24
Art. 5.3 - Indennizzo Garanzia Kasko Franchigie applicabili per Sinistro ............................................................ 24
Art. 5.4 Mezzi Esclusi dalla Garanzia Kasko ............................................................................................................ 24
Art. 5.5 - Esclusioni e Limitazioni ............................................................................................................................ 24
Art. 5.6 - Divieto di Cumulo ..................................................................................................................................... 25
Art. 5.7 - Disposizioni Finali ..................................................................................................................................... 25
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SEZIONE 6 ASSISTENZA ...........................................................................................................................................25
Art. 6.1 - Oggetto della Garanzia Assistenza .......................................................................................................... 25
Art. 6.2 PRESTAZIONI EROGATE - MASSIMALI APPLICATI PER SINISTRO ........................................................... 25
Art. 6.2.1 Soccorso Stradale ................................................................................................................................. 25
Art. 6.2.2 Pernottamento in albergo.................................................................................................................... 26
Art. 6.2.3 Rientro o proseguimento del viaggio .................................................................................................. 26
Art. 6.2.4 Recupero del Mezzo Assicurato ritrovato a seguito di Furto Totale o Rapina ................................... 26
Art. 6.2.5 Invio dei pezzi di ricambio all’Estero ................................................................................................... 27
Art. 6.2.6 Invio duplicati chiavi all’Estero ............................................................................................................ 27
Art. 6.2.7 - Rimpatrio del Mezzo Assicurato dall’Estero ........................................................................................ 27
Art. 6.2.8 Spese di custodia del Mezzo Assicurato all’Estero .............................................................................. 28
Art. 6.2.9 Anticipo spese di prima necessi........................................................................................................ 28
Art. 6.3 Limitazioni ed esclusioni valide per tutte le garanzie di Assistenza ...................................................... 28
Art. 6.4 Disposizioni finali .................................................................................................................................... 29
SEZIONE 7- TUTELA LEGALE .......................................................................................................................................29
Art. 7.1 Oggetto della Garanzia Tutela Legale ..................................................................................................... 29
Art. 7.2 GARANZIE PRESTATE MASSIMALI APPLICABILI PER SINISTRO ............................................................ 29
Art. 7.2.1 Consulenza preventiva ......................................................................................................................... 29
Art. 7.2.2 Perizia ................................................................................................................................................... 29
Art. 7.2.3 Consulenza Specialistica....................................................................................................................... 29
Art. 7.2.4 Assistenza Stragiudiziale ...................................................................................................................... 30
Art. 7.2.5 Assistenza in Giudizio ........................................................................................................................... 30
Art. 7.3 Modalità di erogazione delle Prestazioni ............................................................................................... 30
Art. 7.4 Esclusioni e Limitazioni ........................................................................................................................... 30
Art. 7.5 Disposizioni Finali .................................................................................................................................... 31
SEZIONE 8 PROCEDURA RISARCIMENTO DANNI R.C.A. ...........................................................................................31
Art. 8.1 Richiesta di Risarcimento Inapplicabilità Procedura di Risarcimento Diretto .................................... 31
Art. 8.2 - Obbligo del Contraente e/o dell’Assicurato in caso di Sinistro .............................................................. 31
Art. 8.3 Procedura di Risarcimento Terzi Danneggiati ........................................................................................ 32
Art. 8.4 Diritto di accesso agli atti ........................................................................................................................ 32
Art. 8.5 Sinistro con veicolo non assicurato o non identificato .......................................................................... 33
Art. 8.6 Sinistro con controparti estere ............................................................................................................... 33
Art. 8.7 Gestione delle vertenze .......................................................................................................................... 33
SEZIONE 9 PROCEDURA INDENNIZZO DANNI NON R.C.A. .......................................................................................33
SEZIONE 9.1 Procedura Indennizzo Garanzia Infortuni del Conducente .............................................................33
Art. 9.1.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Infortunio .......................................................... 33
Art. 9.1.2 Adempimenti Richiesti in caso di “Infortuni del Conducente” ........................................................... 34
Art. 9.1.3 Pagamento dell’Indennizzo .................................................................................................................. 34
SEZIONE 9.2 Procedura Indennizzo Garanzia Furto/Incendio .............................................................................34
Art. 9.2.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Furto/Incendio .................................................. 34
Art. 9.2.2 Documentazione Richiesta in caso di Furto......................................................................................... 35
Art. 9.2.3 - Documentazione Richiesta in caso di Incendio .................................................................................... 35
Art. 9.2.4 Pagamento dell’Indennizzo .................................................................................................................. 36
Art. 9.2.5 - Recupero del Mezzo Assicurato oggetto di Furto ................................................................................ 36
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Art. 9.2.6 - Diritto di Surrogazione .......................................................................................................................... 36
SEZIONE 9.3 Procedura Indennizzo Garanzia Kasko ...........................................................................................36
Art. 9.3.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro ............................................................... 36
Art. 9.3.2 - Pagamento dell’Indennizzo .................................................................................................................. 36
Art. 9.3.3 - Diritto di Surrogazione .......................................................................................................................... 37
SEZIONE 9.4 Procedura Indennizzo Garanzia Assistenza ....................................................................................37
Art. 9.4.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro ............................................................... 37
Art. 9.4.2 Modalità di erogazione dei Servizi di Assistenza................................................................................. 37
Art. 9.4.3 - Diritto di Surrogazione .......................................................................................................................... 37
SEZIONE 9.5 Procedura Indennizzo Garanzia Tutela Legale ................................................................................37
Art. 9.5.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro ............................................................... 37
Art. 9.5.2 Scelta del Legale ................................................................................................................................... 38
Art. 9.5.3 - Gestione del Sinistro ............................................................................................................................. 38
Art. 9.5.4 Pagamento dell’Indennizzo .................................................................................................................. 38
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Condizioni di Assicurazione Motoplatinum Edizione Luglio 2020
Sogessur - Société Anonyme Capitale Sociale € 33 825 000 – Sede legale: Tour D2 17 bis place des Reflets 92919 Paris
La Défense Cedex - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza,
Lodi - Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell’elenco I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS
al n. I00094
A. GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribuiscono convenzionalmente i seguenti significati:
Annualità Assicurativa: periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura assicurativa come indicata nella
Polizza rilasciata al momento della stipula dell’Assicurazione.
Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico: Aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una
molteplicità di veicoli, quali, a titolo esemplificativo: le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al
pubblico.
Aree Private: Aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo
esemplificativo: cortili condominiali, cantieri recintati, ecc., ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, aree
militari, autodromi e piste.
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: Il presente contratto di assicurazione.
Attestato di Rischio: Documento che la Compagnia è tenuta a rilasciare, contenente le caratteristiche del Rischio
Assicurato, la Classe di Merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, la classe
universale (CU), l'indicazione dei Sinistri verificatisi negli ultimi 10 anni e la specificazione della tipologia del danno liquidato.
Banca Dati ATRC: la Banca Dati elettronica che le Imprese di Assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni
e i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.
Bonus/Malus: Formula tariffaria per l'assegnazione delle Classi di Merito in base alla presenza o all'assenza di Sinistri nel
Periodo di Osservazione considerato.
Classe di Merito: La classe di merito assegnata dalla Compagnia al contratto di assicurazione.
Classe Universale (CU): Parametro di riferimento tra le offerte delle Imprese di Assicurazione.
Codice delle Assicurazioni Private: Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Codice della Strada: Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Compagnia: Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia.
Concessionario Ufficiale: officina della casa costruttrice del Mezzo Assicurato autorizzata ad effettuare le riparazioni con
ricambi originali.
Conclusione del Contratto: L’Assicurazione si conclude nel momento in cui la Compagnia rilascia la Polizza che viene emessa
solo a seguito dell’intervenuto pagamento del Premio e della ricezione del contratto sottoscritto dal Contraente.
Conducente: Il soggetto alla guida del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro.
Contraente: Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Decorrenza: La presente Assicurazione ha effetto dalla data di decorrenza indicata in Polizza se il Premio è stato pagato,
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Degrado: riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinato in base al rapporto
tra il Valore d’Acquisto del Mezzo Assicurato e il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro.
Familiare Convivente: Il componente del nucleo familiare avente la stessa residenza come risultante dallo stato di famiglia.
Franchigia: Parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.
Furto: La sottrazione della cosa assicurata a chi la detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per o per altri (art. 624
Codice Penale)
Guasto: mancato funzionamento del Mezzo Assicurato o di sue parti dovuto ad usura, difetto o rottura, tale da rendere
impossibile per l’Assicurato l’utilizzo del Mezzo Assicurato in condizioni normali.
Incendio: Si intende l’incendio del Mezzo Assicurato per effetto di combustione con fiamma, con conseguente demolizione
del relitto. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma.
Incidente: qualsiasi evento accidentale connesso alla circolazione stradale collisione con altro veicolo, urto con ostacolo
fisso, ribaltamento, uscita di strada
Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile ai sensi dell’Assicurazione.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Intermediario: L’intermediario dell’Assicurazione.
Invalidità Permanente: perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo,
indipendentemente dalla professione svolta.
Legge: Normativa vigente in materia.
Massimale: Somma sino alla cui concorrenza è prestata l'Assicurazione.
Mezzo Assicurato: Veicoli a motore omologati come Ciclomotore e Motociclo, così come definiti dal Codice della Strada
Italiano, per i quali è prestata l’Assicurazione. Ai soli fini della garanzia accessoria Furto/Incendio e Kasko sono esclusi i
veicoli di cui, rispettivamente, all’art. 4.6 della Sezione 4 e all’art. 5.4 della Sezione 5 delle condizioni di Assicurazione.
Perdita Totale del Mezzo Assicurato: Si ha Perdita Totale del Mezzo Assicurato quando il Mezzo Assicurato, a seguito di
Furto, non venga ritrovato entro 60 giorni successivi e consecutivi dalla data di denuncia alle Autorità Competenti, oppure
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La Défense Cedex - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza,
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quando i danni subiti dal Mezzo Assicurato a causa di Incendio superino l’80% del Valore Commerciale del Mezzo Assicurato
alla data del Sinistro.
Periodo di Osservazione: Periodo durante il quale la Compagnia determina la Classe di Merito da attribuire al contratto di
assicurazione per l'anno successivo in base all'applicazione delle regole evolutive. In caso di Mezzo Assicurato per la prima
annualità, il Periodo di Osservazione inizia dal giorno della decorrenza della Assicurazione e termina 60 giorni prima della
scadenza della Annualità Assicurativa. Per le Annualità Assicurative successive, il Periodo di Osservazione inizia due mesi
prima della decorrenza annuale e termina due mesi prima della scadenza della Annualità Assicurativa.
Polizza: il documento che prova la stipula dell’Assicurazione.
Premio: La somma dovuta dal Contraente. Il Premio è sempre determinato in relazione a periodi assicurativi di un anno ed
è comprensivo degli oneri fiscali posti dalla Legge a carico del Contraente e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia
agli Intermediari.
Rapina: sottrazione della cosa assicurata con violazione o minaccia a colui che la detiene, perpetrata al fine di procurare a
sé o ad altri un ingiusto profitto (art. 628 c.p.)
Residenza: Il luogo di dimora abituale.
Responsabile del Trattamento Dati: L’Intermediario e la Società di Gestione dei Sinistri.
Responsabile della Protezione Dati (RDP): con riferimento alla Compagnia: DPO@societegenerale-insurance.it.; con
riferimento all’Intermediario e alla Società di Gestione Sinistri: DFF S.a.s., Via De Tilllier 3/A, cap. 11100 Aosta,
segreteria@dffsas.eu PEC: segreteria@pec.dffsas.eu.
Responsabilità Paritaria: La responsabilità paritaria ricorre qualora la responsabilità nella causazione del Sinistro venga
attribuita in pari misura ai conducenti dei veicoli coinvolti. La corresponsabilità paritaria del Conducente darà luogo
all'annotazione del grado di responsabilità nell'Attestato di Rischio ai fini del peggioramento della Classe di Merito in caso
di successivi Sinistri, in cui vi sia la responsabilità del Conducente del Mezzo Assicurato, che comportino una percentuale di
responsabilità “cumulata” almeno pari al 51%.
Responsabilità Principale: Nel caso in cui il Sinistro coinvolga due veicoli, per responsabilità principale deve intendersi la
responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti. In caso di Sinistri con più di due veicoli
coinvolti, la responsabilità principale del Conducente ricorre quando gli sia attribuito un grado di responsabilità superiore
a quello attribuito agli altri conducenti.
Rischio: La probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa: Azione esercitata dalla Compagnia per ottenere la ripetizione delle somme pagate a terzi danneggiati nei casi
espressamente indicati nelle condizioni di Assicurazione.
Risarcimento: Importo liquidato dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di Sinistro.
Scoperto: Percentuale della somma da liquidare a cura della Compagnia che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun
Sinistro.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società di Gestione dei Sinistri: Coris Assistance 24ORE S.p.A., C.so Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI).
Strada: L'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
Titolare del Trattamento Dati: Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano.
Valore d’Acquisto del Mezzo Assicurato: Il prezzo di acquisto così come risultante dai documenti di acquisto e/o dalla
fattura di acquisto.
Valore Commerciale del Mezzo Assicurato: Il valore di mercato del Mezzo Assicurato come risultante dalla quotazione di
INFOBIKE/2RUOTE.
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B. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1 - NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE
Art. 1.1 Oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha per oggetto la prestazione da parte della Compagnia della garanzia assicurativa di Responsabilità Civile
Auto e, ove acquistate, delle seguenti garanzie accessorie offerte dalla Compagnia: Infortuni del Conducente, Furto totale
e Incendio, Rinuncia parziale o totale alla Rivalsa per guida in stato di ebbrezza, Kasko, Assistenza, Tutela Legale.
Inoltre, se il Contraente ha acquistato la garanzia accessoria base Furto e Incendio, può decidere di estendere la propria
copertura contro il Furto Parziale e il Ricorso Terzi da Incendio con una maggiorazione del Premio sulla garanzia Furto e
Incendio.
Art. 1.2 Preventivo
Il Contraente è tenuto a compilare correttamente il preventivo in ogni sua parte.
Qualora i dati richiesti in sede di preventivo (diversi dalla targa e dalla data di nascita del proprietario del veicolo da
assicurare) siano acquisiti direttamente dalla Compagnia tramite accesso alle Banche Dati Pubbliche, il Contraente deve
verificarne l’esattezza e attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate.
Art. 1.3 - Modalità di conclusione del contratto
Per stipulare l’Assicurazione è necessario inviare i documenti richiesti e pagare il Premio previsto.
La Compagnia verifica l’autenticità e la completezza dei documenti e la loro corrispondenza alle informazioni rilasciate in
sede di preventivo anche mediante consultazione delle Banche Dati di settore, riservandosi la facoltà di richiedere
l’integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta degli originali dei documenti eventualmente anticipati
per via telematica.
In caso di mancato invio di tutti i documenti necessari alla conclusione dell’Assicurazione o in caso di informazioni non
corrispondenti a quelle rilasciate in sede di preventivo, l’Assicurazione non potrà perfezionarsi. La Compagnia potrà
richiedere i documenti mancanti e ricalcolare il preventivo. Se il Contraente non invia i documenti richiesti o non accetta il
preventivo ricalcolato, avrà diritto al rimborso di quanto eventualmente versato.
L’Assicurazione si conclude nel momento in cui la Compagnia rilascia la Polizza che viene emessa solo a seguito
dell’intervenuto pagamento del Premio e della ricezione del contratto sottoscritto dal Contraente.
In caso di acquisto on-line dell’Assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale viene trasmessa via e-
mail al Contraente, al quale verrà richiesto di sottoscrivere il contratto telematicamente attraverso il sistema di firma
elettronica avanzata.
Successivamente alla conclusione dell’Assicurazione, il Contraente può chiedere in qualsiasi momento di ricevere la
documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e/o di poter modificare le successive modalità di
trasmissione.
Art. 1.4 Modalità di pagamento del Premio
Il Premio è determinato in relazione a periodi assicurativi di un anno ed è dovuto per intero. Il Premio è determinato sulla
base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa in vigore al momento della conclusione dell’Assicurazione ed è
comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla
Compagnia all’Intermediario.
Il Premio può essere pagato mediante bonifico bancario, carta di credito oppure con denaro contante nei limiti previsti
dalla Legge.
Art. 1.5 Durata dell’Assicurazione e Operatività Garanzie
L’Assicurazione ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.
Le garanzie sono operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza quale data di decorrenza, a condizione che il Premio
sia stato pagato integralmente e che la documentazione contrattuale sia stata sottoscritta digitalmente dal Contraente,
sino alle ore 24.00 della data di scadenza dell’Assicurazione indicata in Polizza. Alla data di scadenza indicata in Polizza,
l’Assicurazione cessa automaticamente senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Limitatamente alla copertura assicurativa R.C.A., la Compagnia manterrà operante la garanzia R.C.A. sino alle ore 24.00 del
15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in Polizza a condizione che nel frattempo non sia stato stipulato un altro
contratto R.C.A. per il medesimo Mezzo Assicurato.
Le garanzie accessorie, eventualmente acquistate in aggiunta alla garanzia R.C.A., cesseranno alla data di scadenza
indicata in Polizza, non essendo prevista l’ultrattività della copertura assicurativa per le garanzie accessorie.
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Art. 1.6 Validità Territoriale delle garanzie assicurative
L’Assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e
nei seguenti Paesi: Stati membri dell’Unione Europea, Norvegia, Islanda, Svizzera, Serbia, Andorra, Principato di Monaco,
Liechtenstein. All’estero la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni
nazionali che disciplinano l’Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore, ferme restando le maggiori garanzie previste dalla presente Assicurazione.
Art. 1.7 Dichiarazioni del Contraente
L’Assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni del Contraente; quest’ultimo deve rendere dichiarazioni veritiere,
esatte e complete sul Rischio da assicurare e si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sulla Polizza, inclusa la
presenza delle garanzie richieste.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1894, le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento
della stipulazione dell’Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del Rischio
possono comportare l’annullamento dell’Assicurazione se il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la
Compagnia ha diritto ai Premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato
l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per l’Annualità Assicurativa in corso. Se il Contraente ha agito senza
dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dall’Assicurazione, ferma restando la facoltà del Contraente di richiedere
la prosecuzione dell’Assicurazione versando la differenza sul maggior Premio dovuto.
Qualora si verifichi un Sinistro prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o
prima che quest’ultima abbia dichiarato di voler annullare o recedere dall’Assicurazione, il pagamento del danno non è
dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Se, invece, il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, il pagamento del
danno è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato
altrimenti determinato. Relativamente alla garanzia R.C.A., nei predetti casi, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle
Assicurazioni Private, la Compagnia avrà diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per gli importi liquidati ai terzi danneggiati
in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.
Art. 1.8 Aggravamento del Rischio
Per tutta la durata dell’Assicurazione, il Contraente deve comunicare ogni variazione delle circostanze che comportano
aggravamento del Rischio (a titolo esemplificativo e non limitativo, variazione del Mezzo Assicurato; variazione di
Residenza del proprietario del Mezzo Assicurato). La comunicazione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata
A.R. o PEC da inviarsi alla Compagnia o all’Intermediario. Ai sensi dell’art. 1898 c.c., la Compagnia può recedere
dall’Assicurazione dandone comunicazione per iscritto al Contraente entro 1 (uno) mese dal giorno in cui ha ricevuto
l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se
l’aggravamento è tale per cui la Compagnia non avrebbe consentito l’Assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se
l’aggravamento del Rischio è tale per cui per l’Assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore. Spettano in
ogni caso alla Compagnia i Premi relativi al periodo di Assicurazione in corso al momento del recesso e, in ogni caso, al
Premio convenuto per l’Annualità Assicurativa in corso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la
comunicazione e per l’efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l’aggravamento sia tale per cui la
Compagnia non avrebbe consentito l’Assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento della stipula
dell’Assicurazione; altrimenti la somma è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio pagato e quello che sarebbe
stato richiesto se il maggiore Rischio fosse stato conosciuto al momento della stipula dell’Assicurazione. Relativamente
alla garanzia R.C.A., nei predetti casi, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Compagnia avrà diritto
di Rivalsa, in tutto o in parte, per gli importi liquidati ai terzi danneggiati in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni
contrattuali prevista dalla citata norma.
Art. 1.9 Diminuzione del Rischio
Se il Contraente e/o lAssicurato comunicano alla Compagnia comprovate circostanze che comportino una diminuzione del
Rischio tali per cui, se conosciute al momento della conclusione dell’Assicurazione, avrebbero portato alla determinazione
di un Premio minore, la Compagnia, a decorrere dalla scadenza del Premio, provvederà conseguentemente a ridurre il
Premio, fatto salvo il diritto alla Compagnia di recedere dall’Assicurazione entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la
comunicazione, ai sensi dell’art. 1897 c.c.
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Art. 1.10 Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri l’esistenza
o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve
darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 c.c.
Art. 1.11 Variazione del Mezzo Assicurato in corso di Annualità Assicurativa
In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva
esportazione all’estero del Mezzo Assicurato, il Contraente può chiedere che l’Assicurazione sia resa valida per altro veicolo
di proprietà del Contraente, purché della medesima tipologia del Mezzo Assicurato, e ferma restando la scadenza
originaria dell’Assicurazione, senza interruzione del Periodo di Osservazione.
La richiesta di sostituzione deve essere fatta dal Contraente per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC da inviarsi alla
Compagnia o all’Intermediario, allegando la documentazione comprovante la vendita, la consegna in conto vendita, la
cessazione definitiva dalla circolazione o la definitiva esportazione all’estero del Mezzo Assicurato, oltre al certificato di
proprietà ed il libretto di circolazione del nuovo veicolo da assicurare.
Qualora la sostituzione del Mezzo Assicurato comporti un maggior Premio, la Compagnia emetterà il nuovo certificato
di assicurazione previo conguaglio del maggior Premio dovuto per l’Annualità Assicurativa in corso, determinato sulla
base della tariffa in vigore al momento della sostituzione del Mezzo Assicurato.
Il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione relativo al mezzo venduto, consegnato in conto
vendita, demolito, cessato definitivamente dalla circolazione o esportato definitivamente all’estero. L’omessa distruzione
del certificato di assicurazione relativo al mezzo venduto è motivo di Rivalsa per il recupero di quanto eventualmente
pagato ai terzi danneggiati per Sinistri relativi al mezzo venduto e occorsi dopo l’emissione del nuovo certificato di
assicurazione.
Art. 1.12- Cessione dell’Assicurazione
Il Contraente, in caso di vendita del Mezzo Assicurato, può chiedere che l’Assicurazione venga ceduta all’acquirente dando
immediata comunicazione, e comunque non oltre il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data di vendita, a mezzo
raccomandata A.R. o PEC da inviarsi alla Compagnia o all’Intermediario, allegando la documentazione comprovante la
vendita del Mezzo Assicurato e i dati dell’acquirente.
Nel caso in cui il Contraente ometta di comunicare la cessione dell’Assicurazione, il Contraente resterà obbligato in solido
con l’acquirente per tutti gli obblighi nascenti dalla presente Assicurazione sino al momento dell’avvenuta
comunicazione della cessione dell’Assicurazione.
Il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione relativo al mezzo venduto. L’omessa distruzione del
certificato di assicurazione relativo al mezzo venduto è motivo di Rivalsa per il recupero di quanto eventualmente pagato
ai terzi danneggiati per Sinistri relativi al mezzo venduto occorsi dopo l’emissione del nuovo certificato di assicurazione.
Qualora la cessione dell’Assicurazione comporti un maggior Premio (come in caso di variazione di Residenza del nuovo
proprietario del Mezzo Assicurato), la Compagnia emetterà il nuovo certificato di assicurazione previo conguaglio del
maggior Premio dovuto per l’Annualità Assicurativa in corso, determinato sulla base della tariffa in vigore al momento
della cessione dell’Assicurazione.
L’Assicurazione ceduta non può essere sospesa e si estingue alla sua naturale scadenza; pertanto, successivamente,
l’acquirente per assicurare il veicolo dovrà stipulare una nuova Assicurazione. Successivamente alla cessione
dell’Assicurazione, sono ammesse variazioni di Rischio unicamente nel caso di trasferimento di Residenza
dell’acquirente.
Art. 1.13 Risoluzione anticipata dell’Assicurazione
In caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva
esportazione all’estero del Mezzo Assicurato, il Contraente ha diritto alla risoluzione anticipata dell’Assicurazione e al
rimborso del rateo di Premio R.C.A. pagato e non goduto, escluse le imposte e il contributo SSN.
Per ottenere la risoluzione anticipata dell’Assicurazione ed il rimborso del rateo di Premio R.C.A. pagato e non goduto,
escluse le imposte e il contributo SSN, il Contraente deve dare immediata comunicazione alla Compagnia o all’Intermediario
a mezzo raccomandata A.R. o PEC , allegando la seguente documentazione:
- Vendita: copia dell’atto di vendita del Mezzo Assicurato;
- Consegna in conto vendita: copia del documento di ritiro da parte di un rivenditore autorizzato;
- Furto: copia della denuncia alle Autorità competenti;
- Demolizione: copia della documentazione rilasciata da un autodemolitore autorizzato;
- Cessazione della circolazione: copia dell’attestazione rilasciata dal PRA;
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- Esportazione: copia del documento di spedizione del Mezzo Assicurato
La risoluzione anticipata dell’Assicurazione e conseguente rimborso del rateo di premio R.C.A. pagato e non goduto,
escluse le imposte e il contributo SSN, avrà effetto a far data del giorno di ricezione della richiesta comprensiva della
documentazione su indicata.
Il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione relativo al mezzo venduto, rubato, consegnato in
conto vendita, demolito, cessato definitivamente dalla circolazione o esportato definitivamente all’estero. L’omessa
distruzione del certificato di assicurazione è motivo di Rivalsa per il recupero di quanto eventualmente pagato ai terzi
danneggiati per Sinistri occorsi dopo l’emissione del nuovo certificato di assicurazione.”
Art. 1.14 Sospensione temporanea dell’Assicurazione
Il Contraente può chiedere la sospensione temporanea dell’Assicurazione solo una volta per ciascuna Annualità
Assicurativa per un periodo minimo di 30 giorni sino ad un periodo massimo di 360 giorni.
La sospensione dell’Assicurazione non può essere concessa:
- durante gli ultimi 60 giorni di validità dell’Assicurazione;
- in caso di cessazione del Rischio;
- successivamente alla cessione dell’Assicurazione.
La richiesta di sospensione deve essere fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC da inviarsi alla Compagnia o
all’Intermediario oppure a mezzo dell’area riservata messa a disposizione del Contraente. La sospensione decorre dal
giorno indicato dal Contraente o, se non indicato, dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata ricevuta la richiesta di
sospensione.
Per tutta la durata della sospensione, il Periodo di Osservazione rimarrà sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di
riattivazione dell’Assicurazione.
Il Contraente, a seguito della richiesta di sospensione, è tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione in suo
possesso. L’omessa distruzione del certificato di assicurazione è motivo di Rivalsa per il recupero di quanto
eventualmente pagato ai terzi danneggiati per Sinistri occorsi durante il periodo di sospensione dell’Assicurazione.
Decorsi 12 mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione dell’Assicurazione, quest’ultima
cessa automaticamente e il Premio non goduto resta acquisito alla Compagnia, ad eccezione del caso in cui la mancata
riattivazione dell’Assicurazione sia dipesa da vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione
definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero del Mezzo Assicurato intervenuta entro il termine di 12
mesi dalla data di sospensione dell’Assicurazione. In quest’ultimo caso, la Compagnia, a fronte della documentazione
comprovante i requisiti sopra indicati, provvede al rimborso del rateo di Premio RCA pagato e non goduto, escluse le
imposte e il contributo SSN.
In caso di sospensione temporanea dell’Assicurazione, rimarranno sospese anche le eventuali garanzie accessorie
acquistate dal Contraente.
Art. 1.15 Riattivazione dell’Assicurazione
Successivamente alla sospensione dell’Assicurazione, in qualunque momento il Contraente può richiedere la riattivazione
dell’Assicurazione entro e non oltre 12 mesi dalla sospensione. La richiesta di riattivazione dell’Assicurazione deve essere
fatta per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC da inviarsi alla Compagnia o all’Intermediario oppure a mezzo di area
riservata messa a disposizione del Contraente.
La riattivazione può essere richiesta solo con riferimento al Mezzo Assicurato indicato in Polizza e decorre dal giorno
indicato dal Contraente o, se non indicato, dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata ricevuta la richiesta di riattivazione.
La Compagnia provvederà ad emettere il nuovo certificato di assicurazione e la data di scadenza dell’Assicurazione verrà
prorogata di un numero di giorni pari al periodo di copertura non utilizzato. Dalla data di riattivazione inizierà a decorrere
nuovamente il Periodo di Osservazione.
In caso di riattivazione dell’Assicurazione, le eventuali garanzie accessorie acquistate dal Contraente verranno riattivate
a far data del giorno di riattivazione della garanzia RCA e la data di scadenza indicata in Polizza verrà prorogata di un
numero di giorni pari al periodo di copertura non utilizzato.
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La Défense Cedex - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza,
Lodi - Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell’elenco I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS
al n. I00094
Art. 1.16 Richiesta Fraudolenta
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia in relazione
all’ammontare del risarcimento richiesto sia altrimenti, l’Assicurato decadrà dal diritto all’Indennizzo di cui
all’Assicurazione. Relativamente alla garanzia R.C.A. la Compagnia, nella misura in cui abbia contrattualmente il diritto
di rifiutare o ridurre la propria prestazione, avrà diritto di Rivalsa verso l’Assicurato per gli importi liquidati ai terzi
danneggiati in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal presente articolo, ai sensi dell’art. 144 del Codice
delle Assicurazioni Private.
Art. 1.17 Obbligo di Salvataggio
Ai sensi dell’art. 1914 c.c., lAssicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Qualora
l’Assicurato non adempia colposamente o dolosamente all’obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare
o di ridurre l’Indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c.. Relativamente alla garanzia R.C.A.,
nei predetti casi, ai sensi dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la Compagnia avrà diritto di Rivalsa, in tutto
o in parte, per gli importi liquidati ai terzi danneggiati in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali
prevista dalla citata norma.
Art. 1.18 Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza
In caso di Assicurazione conclusa a distanza, il Contraente, entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza rilasciata dalla
Compagnia, ha il diritto di recedere dall’Assicurazione stipulata. Il Contraente, entro il predetto termine, dovrà darne
comunicazione scritta all’Intermediario e/o alla Compagnia mediante raccomandata A.R. o PEC .
Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento, in caso di raccomandata A.R. farà fede la data del timbro postale apposto
sulla busta; in caso di comunicazione via PEC, farà fede la data di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica
certificata alla casella PEC della Compagnia o dell’Intermediario. La Compagnia provvederà a restituire al Contraente il
rateo di Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri posti a carico del Contraente per legge.
Art. 1. 19 - Comunicazioni alla Compagnia
Tutte le comunicazioni da inviarsi per iscritto alla Compagnia ai sensi della presente Assicurazione possono essere effettuate
ai seguenti indirizzi:
- Compagnia: Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia – Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano (MI)
PEC: sogessur@pec.it
Come funziona l’area riservata?
L’area riservata è uno strumento che, ai sensi della normativa vigente, è messo a disposizione del cliente da parte dell’Assicuratore sul proprio
sito web.
Le credenziali di accesso dell’area riservata vengono rilasciate in sede di stipula del contratto di assicurazione. In caso di difficoltà di accesso o
consultazione dell’area, l’utente potrà ricevere tempestiva assistenza scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica info@societegenerale-
insurance.it.
Tramite area riservata il cliente potrà gestire, telematicamente, il presente contratto effettuando le seguenti operazioni:
a) la richiesta di liquidazione del sinistro;
b) la richiesta di modifica dei propri dati personali;
c) la richiesta di sospensione della garanzia, se prevista dal contratto, e la relativa riattivazione.
d) La risoluzione anticipata dell’Assicurazione
Sarà, inoltre, possibile, per il presente contratto, consultare le seguenti informazioni:
a) le coperture assicurative in essere;
b) le condizioni contrattuali sottoscritte;
c) lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze;
d) l’attestazione sullo stato del rischio;
e) l’eventuale sospensione della garanzia e relativa riattivazione.
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In caso di comunicazioni effettuate dal Contraente e/o dall’Assicurato per il tramite di indirizzi di posta elettronica
certificata che non siano di loro titolarità o per il tramite di soggetti terzi, il Contraente e/o l’Assicurato dovrà rilasciare
ai soggetti che effettuano la comunicazione apposita delega scritta che, firmata e corredata da copia di documento di
identità, dovrà essere allegata alla comunicazione inviata alla Compagnia o all’intermediario.
Art. 1.20 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione
All’Assicurazione si applica la Legge Italiana. In caso di controversie, il Foro competente è quello del luogo di Residenza o
della sede legale del Contraente.
Ai sensi dell’art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri
diritti derivanti dall’Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 1.21 Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.22 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Assicurazione si applicano le norme di Legge.
Art. 1.23 Modalità di reclamo
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri possono essere presentati secondo le
seguenti modalità: via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it, per posta ordinaria a Société Générale Insurance Via
Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito
telefonico del reclamante; numero della Polizza e nominativo del Contraente; numero e data del Sinistro al quale si fa
riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di
lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire risposta
entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non
abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente o sia tardiva, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria,
può scrivere all’IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21,
00187 Roma (fax: 06-42.133.745 - 06.42.133.353 o via PEC all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già
inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it/come presentare un
reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito
telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo
lamentela; copia del reclamo presentato all’impresa di Assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni
documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto
contrattuale o alla gestione del Sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari
e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle
norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS,
secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche
all’Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d’Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
(ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è
possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede
l'impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: http://www.ec.europa.eu/fin-
net) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il Reclamante, prima di adire l’Autorità
Giudiziaria, potrà utilizzare altresì sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:
a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in
giudizio un’azione civile in materia di contratti assicurativi. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno
degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile
di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno
parteciparvi con l’assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo
verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell’accordo;
b) la conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) ed
alcune Associazioni dei Consumatori al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese di assicurazione e
ridurre il contenzioso nel settore RC Auto. Le controversie che possono essere trattate mediante la conciliazione
paritetica sono quelle relative a tutti i sinistri RC Auto la cui richiesta di risarcimento per danni a persone e/o cose non
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sia superiore a 15.000,00 euro. La procedura non comporta costi per il consumatore fatta salva l’eventuale iscrizione
all’Associazione a cui conferisce il proprio mandato. Maggiori informazioni sul sito dell’Istituto di Vigilanza
(www.ivass.it) alla sezione "Per il Consumatore" sottosezione “conciliazione paritetica”;
c) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014, che la prevede come condizione di procedibilità per
esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non
eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette
alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo
con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati.
Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti
qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l’esperimento dell’azione civile.
SEZIONE 2 RESPONSABILITÀ CIVILE (GARANZIA R.C.A.)
OGGETTO DELLA GARANZIA R.C.A.
Art. 2.1 Oggetto della Garanzia R.C.A.
La Compagnia tiene indenne l’Assicurato, entro i Massimali di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente
responsabile ai sensi di Legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a
terzi dalla circolazione del Mezzo Assicurato su Strada oppure nelle Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico, nonché
all’interno delle Aree Private, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste.
Art. 2.2 Massimali
La garanzia di Responsabilità Civile è prestata nei limiti dei seguenti Massimali di Legge applicati per Sinistro:
6.070.000,00€ per lesioni personali e/o morte di terzi, indipendentemente dal numero delle vittime del Sinistro;
1.220.000,00€ per i danni a cose di terzi, indipendentemente dal numero delle vittime del Sinistro.
In caso di lesioni personale e/morte, il danno risarcito è: il Danno biologico, l’Invalidità temporanea e permanente del terzo
danneggiato che siano conseguenza del Sinistro.
In caso di danni a cose di terzi, il danno risarcito è il danno materiale subito dal terzo danneggiato a seguito del Sinistro.
Art. 2.3 Soggetti Esclusi
Per Legge non sono considerati terzi e non sono coperti dalla garanzia di Responsabilità Civile:
- Il Conducente del Mezzo Assicurato responsabile del Sinistro, per lesioni personali e/o morte e per i danni a cose;
- Il proprietario del Mezzo Assicurato o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il
locatario del Mezzo Assicurato concesso in leasing, limitatamente ai danni a cose;
- Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o
adottivi del Conducente o del proprietario del Mezzo Assicurato, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di
riservato dominio, del locatario del Mezzo Assicurato concesso in leasing, limitatamente ai danni a cose;
- I parenti ed affini entro il terzo grado conviventi o a carico del Conducente e del proprietario del Mezzo Assicurato,
dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, in quanto l’Assicurato provvede abitualmente al
loro mantenimento, limitatamente ai danni a cose;
- Se l’Assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non
legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, limitatamente
ai danni a cose.
Art. 2.4 Esclusioni e Rivalsa
L’Assicurazione non copre in alcun caso i Sinistri causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:
a) Conducente non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative;
b) Conducente in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, allucinogene, psicofarmaci, medicinali
non prescritti da un medico o, più in generale, qualora al Conducente sia stata applicata una delle sanzioni previste
dagli artt. 186, 186-bis e 187 del codice della strada e successive modifiche;
c) danni causati al Mezzo Assicurato in caso di partecipazione a gare, competizioni sportive, prove ufficiali e
allenamenti;
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d) danni subiti dai terzi trasportati qualora il trasporto sia stato effettuato in deroga alle disposizioni normative vigenti
o a quelle della carta di circolazione;
e) circolazione del Mezzo Assicurato avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente
con patto di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’art. 283,
comma 1, lettera d) del Codice delle Assicurazioni Private;
f) certificato di circolazione non aggiornato;
g) Mezzo Assicurato dato a noleggio in assenza della prescritta licenza;
h) Mezzo Assicurato con targa prova qualora la circolazione avvenga in violazione delle disposizioni che ne disciplinano
l’utilizzo;
i) dolo del Conducente, del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per Legge,
quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del
Mezzo Assicurato;
j) Sinistri verificatesi all’interno di aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste;
k) scioperi, insurrezioni, rivolte pubbliche, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, cocome colpi di stato
civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno),
guerre civili, rivoluzioni , insurrezioni, presa di potere militare o potere usurpato, legge marziale, confisca,
nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danni a cose derivanti da atti o disposizioni di autorità pubbliche,
centrali, regionali o locali.
In tutti i predetti casi, nonché qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, la
Compagnia avrà diritto di Rivalsa verso l’Assicurato per gli importi liquidati ai terzi danneggiati nei confronti dei quali
non sia possibile opporre le eccezioni previste dall’Assicurazione. Il diritto di Rivalsa è esteso anche nei confronti del
Contraente per i contratti conclusi per conto di chi spetta o in nome altrui.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE R.C.A. (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 2.5 Rinuncia Parziale alla Rivalsa per guida in stato di ebbrezza
Per ciascuna Annualità Assicurativa e limitatamente al primo Sinistro causato da Conducente in stato di ebbrezza, la
Compagnia, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 2.4 lett. b), rinuncia alla Rivalsa nei confronti dell’Assicurato e del
Contraente unicamente nei seguenti casi e alle seguenti condizioni e modalità:
a) Rinuncia Totale alla Rivalsa in caso di Sinistro causato da Conducente in stato di ebbrezza qualora il tasso alcolemico
sia inferiore a 0,8 grammi per litro;
b) Rinuncia Parziale alla Rivalsa in caso di Sinistro causato da Conducente in stato di ebbrezza qualora il tasso
alcolemico sia compreso tra 0,81 e 1,5 grammi per litro. In tale caso la Compagnia avrà facol di Rivalsa fino
all’importo di euro 3.000,00.
La garanzia accessoria di “Rinuncia Parziale alla Rivalsa per guida in stato di ebbrezza" comporta una maggiorazione di
Premio ed è valida unicamente se acquistata ed espressamente indicata in Polizza.
Art. 2.6 Tipi di Guida
Il Contraente, in sede di stipula dell’Assicurazione, può optare tra i seguenti “Tipi di Guida:
Guida Libera: consente la guida del Mezzo Assicurato a qualsiasi persona in possesso di valida patente di guida in
relazione al Mezzo Assicurato. La “Guida Libera” comporta una maggiorazione del Premio;
Guida Esperta: consente la guida del Mezzo Assicurato unicamente a persone di enon inferiore a 25 anni compiuti,
in possesso di valida patente di guida in relazione al Mezzo Assicurato.
Guida Esclusiva (Unico Conducente): consente la guida del Mezzo Assicurato unicamente al Conducente indicato in
Polizza, in possesso di valida patente di guida in relazione al Mezzo Assicurato.
In caso di Contraente Persona Giuridica l’unico tipo di guida opzionabile è “Guida Libera”.
Le clausole “Guida Esperta” e “Guida Esclusiva” comportano una riduzione del Premio ma la Compagnia, ai sensi dell’art.
144 del Codice delle Assicurazioni Private, avrà diritto di Rivalsa nei confronti dell’Assicurato per gli importi liquidati ai
terzi danneggiati qualora il Sinistro sia stato provocato dal Mezzo Assicurato condotto da persona non in possesso dei
requisiti richiesti per il “Tipo di Guida” indicato in Polizza.
FORMA TARIFFARIA ED EVOLUZIONE DELLE CLASSI DI MERITO
Art. 2.7 Forma Tariffaria Bonus Malus
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L’Assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio rispettivamente in
assenza o in presenza di Sinistri che siano stati liquidati durante il Periodo di Osservazione con Responsabilità Principale o
con Responsabilità Paritaria se il cumulo delle percentuali di responsabilità paritaria sia almeno pari al 51%.
Art. 2.8 Tabella dei coefficienti di Premio
L’Assicurazione si articola in 18 classi corrispondenti a livelli di Premi crescenti dalla Classe 1 (più bassa) sino alla Classe
18 (più elevata) secondo la tabella dei coefficienti di Premio sotto riportata:
Classe di merito attribuita
Variazione Coefficiente
Premio
1
-
2
-2,73%
3
-2,48%
4
-3,42%
5
-3,47%
6
-3,51%
7
-3,54%
8
-7,67%
9
-3,56%
10
-13,10%
11
-19,08%
12
-14,14%
13
-10,97%
14
-15,13%
15
-16,67%
16
-7,69%
17
-7,14%
18
-6,67%
Art. 2.9 - Assegnazione Classe di Merito risultante dall’Attestato di Rischio
In caso di veicoli già assicurati e per i quali sia già stato maturato un Attestato di Rischio, e fatto salvo quanto previsto
all’articolo 134 co-4 bis del Codice delle Assicurazioni Private (cd. Rc auto Familiare), l’Assicurazione è assegnata alla Classe
di Merito indicata nell’Attestato di Rischio che verrà acquisito telematicamente dalla Compagnia mediante accesso alla
Banca Dati ATRC di ANIA.
Art. 2.10 Assegnazione Classe di Merito Casi Particolari
In caso di prima immatricolazione del Mezzo Assicurato o di voltura al P.R.A. e contestuale stipula di prima Assicurazione,
di prima registrazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, all’Assicurazione si applica la classe di CU 14, fatto salvo quanto
previsto all’articolo 134 co-4 bis del Codice delle Assicurazioni Private (cd. Rc auto Familiare).
In caso di stipulazione di una nuova Assicurazione ed in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, conformemente a
quanto previsto dalla normativa vigente, relativi ad un ulteriore veicolo anche di diversa tipologia del Mezzo Assicurato
acquistato dalla persona fisica già titolare di una Polizza assicurativa attiva o da un suo Familiare Convivente, la Compagnia
assegnerà all’Assicurazione la stessa Classe di Merito dell’Assicurazione in corso, semprechè il veicolo, per il quale si voglia
usufruire della stessa Classe di Merito dell’Assicurazione in corso, risulti essente da sinistri con responsabilità esclusiva o
principale o paritaria negli ultimi 5 anni.
Qualora non venga esibita la carta/certificato di circolazione, il foglio complementare/certificato di proprietà ovvero
l’appendice di cessione del contratto, l’Assicurazione è assegnata alla Classe di Merito 18.
Qualora non risulti l’indicazione della Classe di Merito Universale (ad esempio in caso di contratti stipulati con forma
tariffaria “a franchigia” o “a tariffa fissa”), l’assegnazione della Classe di Merito verrà determinata secondo i criteri di
seguito indicati:
a) In caso di veicolo già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, l’Assicurazione è assegnata alla Classe di Merito
risultante dall’applicazione dei seguenti criteri:
ANNI SENZA SINISTRI
CLASSE DI MERITO
5
C9
4
C10
3
C11
2
C12
1
C13
0
C14
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b) In caso di veicolo già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, l’Assicurazione è assegnata alla Classe di Merito
14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa.
Art. 2.11 Mantenimento della Classe di Merito Casi particolari
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 134 co. 4-bis del Codice delle Assicurazioni Private (cd. Rc auto Familiare), nei seguenti
casi il Contraente ha diritto di chiedere che la Classe di Merito maturata e la relativa sinistrosità pregressa contenuta
nell’Attestato di Rischio siano rese valide per altro veicolo della medesima tipologia del Mezzo Assicurato:
a) In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, furto, esportazione definitiva e cessazione della
circolazione del Mezzo Assicurato, purchè il Proprietario rimanga invariato e la variazione avvenga entro il periodo di
validità dell’Attestato di Rischio;
b) In caso di trasferimento di proprietà del Mezzo Assicurato tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto;
c) in caso di mutamento della titolarità del Mezzo Assicurato che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari ad
uno di essi;
d) In caso di trasferimento di proprietà del Mezzo Assicurato a favore degli Eredi conviventi con il Proprietario del Mezzo
Assicurato al momento della morte i costui;
e) In caso di Mezzo Assicurato intestato a portatore di handicap, a favore dei relativi utilizzatori purchè questi siano
registrati sul libretto di circolazione quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi;
f) In caso di trasferimento di proprietà del Mezzo Assicurato da una ditta individuale a una persona fisica e da una società
di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa;
g) In caso di trasferimento di proprietà del Mezzo Assicurato da una persona giuridica a una società di persone o capitali
a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d’azienda;
h) In caso di mutamento della classificazione del Mezzo Assicurato (come ad esempio autocarri reimmatricolati come
autovetture);
i) In caso di veicoli già assicurati all’Estero, purchè il Contraente consegni una dichiarazione rilasciata dall’assicuratore
estero che consenta l’individuazione della Classe di Merito da applicare alla polizza, secondo quanto indicato nella
tabella Criteri di attribuzione della Classe di Merito CU;
j) In caso di veicolo invenduto a seguito di consegna in conto vendita o ritrovato a seguito di furto, purché il Contraente
abbia già trasferito la Classe di Merito su altro veicolo;
k) In caso di cessione dell’Assicurazione, purchè il Proprietario rimanga invariato e la variazione avvenga entro il periodo
di validità dell’Attestato di Rischio.
Art. 2.12 - Evoluzione della Classe di Merito
Per le annualità successive a quelle di acquisizione del Rischio da parte della Compagnia, l’Assicurazione sarà assegnata alla
Classe di Merito determinata sulla base della Sinistrosità registrata durante il Periodo di Osservazione in conformità alla
seguente tabella:
Ai fini dell’applicazione del Malus, sono presi in considerazione:
a) i Sinistri per i quali la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti a titolo di Risarcimento,
anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri verificatisi nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti per i
quali sia stata accertata la Responsabilità Principale dell’Assicurato;
CLASSE DI MERITO
0 SINISTRI
1 SINISTRO
2 SINISTRI
3 SINISTRI
4 O PIU’ SINISTRI
1
1
3
6
9
12
2
1
4
7
10
13
3
2
5
8
11
14
4
3
6
9
12
15
5
4
7
10
13
16
6
5
8
11
14
17
7
6
9
12
15
18
8
7
10
13
16
18
9
8
11
14
17
18
10
9
12
15
18
18
11
10
13
16
18
18
12
11
14
17
18
18
13
12
15
18
18
18
14
13
16
18
18
18
15
14
17
18
18
18
16
15
18
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b) i Sinistri per i quali la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di Osservazione, pagamenti a titolo di Risarcimento,
anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri verificatisi nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti per i
quali sia stata accertata una Responsabilità Paritaria rispetto alla quale la somma delle relative percentuali di
responsabilità sia almeno pari al 51%. Ai fini dell’evoluzione della Classe di Merito i Sinistri con Responsabilità Paritaria
cumulata sono considerati come un unico Sinistro;
c) i Sinistri tardivi, ovvero i Sinistri non ancora indicati nell’Attestato di Rischio in quanto pagati dalla Compagnia o da
precedente compagnia di assicurazioni dopo la scadenza del Periodo di Osservazione, oppure pagati dopo la scadenza
del contratto di assicurazione, nonché i Sinistri relativi a coperture temporanee laddove l’Assicurato abbia cambiato
compagnia di assicurazione.
Art. 2.13 Esclusione Applicazione del Malus in caso di Sinistro con colpa
Il Contraente, indipendentemente dal rinnovo, ha diritto di evitare l’evoluzione in Malus e, conseguentemente,
l’aumento del Premio, rimborsando alla Compagnia, entro la scadenza dell’Assicurazione, gli importi liquidati a titolo
definitivo ai terzi danneggiati per i Sinistri che hanno determinato tale evoluzione.
Il rimborso potrà essere effettuato direttamente alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri mediante assegno
ovvero mediante bonifico bancario intestati alla Società di Gestione dei Sinistri e alle coordinate bancarie che verranno
indicati dalla Compagnia o dalla Società di Gestione dei Sinistri.
Art. 2.14 Attestato di Rischio
L’Attestato di Rischio contiene le seguenti informazioni:
a) la denominazione della Compagnia;
b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione
sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se il Contraente è una persona giuridica;
c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario del Mezzo Assicurato ovvero ad altro avente
diritto;
d) il numero del contratto di Assicurazione;
e) i dati della targa del Mezzo Assicurato o, in mancanza, del telaio del Mezzo Assicurato;
f) la forma tariffaria in base alla quale è stata stipulata l’Assicurazione;
g) la data di scadenza dell’Assicurazione;
h) la Classe di Merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nonché le
corrispondenti Classi di Merito Universali (CU) di provenienza ed assegnazione, a prescindere dalla formula tariffaria
con la quale sia stata sottoscritta l’Assicurazione. L’indicazione della Classe di Merito universale costituisce strumento
di confronto fra le varie proposte di responsabilità civile di ciascuna compagnia di assicurazione;
i) una tabella di sinistrosità pregressa riportante l’indicazione del numero dei Sinistri pagati anche a titolo parziale, nei
dieci anni anteriori alla scadenza dell’Assicurazione, con distinta indicazione del numero dei Sinistri con responsabilità
principale e del numero dei Sinistri con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indicazione della relativa
percentuale di responsabilità;
j) il codice identificativo Univoco del Rischio (IUR);
k) eventuali importi delle Franchigie, richiesti e non corrisposti dall’Assicurato;
l) la specificazione della tipologia del danno liquidato;
m) l’eventuale annotazione della concessione dell’agevolazione di cui all’art. 134 comma 4-bis, del codice delle
assicurazioni private (cd. Rc auto Familiare);
n) la firma dell’assicuratore.
Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale dell’Assicurazione, la Compagnia metterà a disposizione del
Contraente, l’Attestato di Rischio all’interno dell’area riservata accessibile sul sito della Compagnia utilizzando i codici di
accesso forniti in sede di stipula dell’Assicurazione, nonché trasmettendone copia telematica all’Intermediario.
Nel caso di sospensione della garanzia R.C.A. in corso di Assicurazione, l’Attestato di Rischio verrà messo a disposizione
all’interno dell’area riservata almeno 30 (trenta) giorni prima della nuova scadenza contrattuale successiva alla
riattivazione. La Compagnia provvederà altresì, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale dell’Assicurazione, a
trasmettere i dati alla Banca Dati ATRC di ANIA.
In caso di più cointestatari del Mezzo Assicurato l’Attestato di Rischio verrà messo a disposizione al primo nominativo
risultante sulla carta di circolazione. Resta in ogni caso salvo il diritto di ogni avente diritto di richiedere in qualunque
momento alla Compagnia copia dell’Attestato di Rischio. La Compagnia, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
richiesta scritta, metterà a disposizione l’Attestato di Rischio comprensiva dell’ultima Annualità Assicurativa per la quale, al
momento della richiesta, sia concluso il Periodo di Osservazione.
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Qualora in corso di validità dellAssicurazione si verifichi una delle seguenti circostanze: i) vendita del Mezzo Assicurato con
contestuale cessione dell’Assicurazione o risoluzione anticipata dell’Assicurazione; ii) furto del Mezzo Assicurato; iii)
esportazione definitiva all’estero del Mezzo Assicurato; iv) consegna del Mezzo Assicurato in conto vendita; v) demolizione
del Mezzo Assicurato; vi) cessazione definitiva della circolazione del Mezzo Assicurato, la Compagnia metterà a disposizione
l’Attestato di Rischio relativo all’ultimo Periodo di Osservazione concluso.
Art. 2.15 Mancato rilascio dell’Attestato di Rischio
La Compagnia non rilascerà l’Attestato di Rischio nei seguenti casi:
a) Assicurazione risolta di diritto a causa del mancato pagamento del Premio annuale;
b) Assicurazione annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per la quale non si sia concluso il
Periodo di Osservazione.
Art. 2.16 - Validità Attestato di Rischio
In caso di documentata cessazione del Rischio o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo dell’Assicurazione per
mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l'ultimo Attestato di Rischio conseguito
conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza dell’Assicurazione al quale tale attestato si
riferisce.
Decorsi 15 giorni dalla scadenza dell’Assicurazione al quale tale attestato si riferisce, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è
subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal Contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al
periodo successivo alla scadenza dell’Assicurazione al quale l’Attestato di Rischio si riferisce, che attesti la mancata
circolazione ovvero la stipula di una Polizza di durata temporanea.
OGGETTO DELLA GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 3.1 Oggetto della Garanzia Infortuni del Conducente
La garanzia “Infortuni del Conducente” copre, nei limiti dei Massimali e alle condizioni indicati nella presente Sezione, gli
Infortuni verificatisi durante la guida del Mezzo Assicurato su Strada, o nelle Aree Equiparate alle Strade di Uso Pubblico, o
all’interno delle Aree Private, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, aree militari, autodromi e piste, e
occorsi a:
a) Guida Libera: qualsiasi Conducente abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore nel Paese dove si è
verificato il Sinistro e a condizione che sia stato autorizzato alla guida da parte del proprietario del Mezzo Assicurato;
b) Guida Esperta: qualsiasi Conducente di età non inferiore a 25 anni compiuti che sia abilitato alla guida ai sensi delle
disposizioni in vigore nel Paese dove si è verificato il Sinistro;
c) Guida Esclusiva: solo il Conducente indicato in Polizza che sia abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore
nel Paese dove si è verificato il Sinistro.
La garanzia “Infortuni del Conducente” si intende operante dal momento in cui il Conducente sale a bordo del Mezzo
Assicurato al momento in cui ne è disceso, con espressa esclusione di tutti i Sinistri verificatisi nell'atto di salire o scendere
dal Mezzo Assicurato.
Art. 3.2 - Massimali e Franchigie applicati per Sinistro
La garanzia “Infortuni del Conducente” copre l’Invalidità Permanente - determinata secondo le Tabelle di Invalidità
Permanente ANIA - o la morte del Conducente derivante da Infortunio occorso durante la guida del Mezzo Assicurato
nei limiti dei seguenti Massimali:
Invalidità Permanente pari al 100%: 50.000,00€
Morte 50.000,00€
I massimali sono prestati per Sinistro. In caso di cumulo delle garanzie prestate, in ogni caso l’Indennizzo non p essere
superiore al massimale di 50.000,00€.
In caso di Invalidità Permanente inferiore al 100%, verrà applicata una Franchigia fissa e assoluta pari al 10% di Invalidità
Permanente determinata secondo le Tabelle di Invalidità Permanente ANIA. Pertanto, la Compagnia liquiderà l’indennità
solo se l’Invalidità Permanente è superiore al 10% e l’Indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente tale soglia.
SEZIONE 3 INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Garanzia Accessoria - Valida unicamente se acquistata ed espressamente richiamata in Polizza
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Se il Conducente, al momento dell’Infortunio, indossa il paraschiena e detta circostanza è comprovata per iscritto dal
verbale dell’ambulanza o delle Forze dell’Ordine intervenute nel luogo di accadimento del Sinistro, nessuna Franchigia
sarà applicata.
Art. 3.3 Casi di aggravamento del Rischio
In relazione alla garanzia Infortuni del Conducente” devono considerarsi situazioni di aggravamento del Rischio le
seguenti sopraggiunte condizioni di dipendenza e/o patologie del Conducente quali, a titolo esemplificativo e non
limitativo: alcolismo, tossicodipendenza, diabete in terapia con insulina, aids, epilessia, sindromi organiche cerebrali,
disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. La ricorrenza di una o più delle sopra indicate
situazioni comporta l’applicabilità dell’art. 1898 c.c., indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute
del Conducente.
Art. 3.4 Indennizzo in caso di Invalidità Permanente - Criteri di indennizzabilità
L’Indennizzo è corrisposto solo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’Infortunio.
Se al momento dell’Infortunio il Conducente non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze
considerando la condizione fisica del Conducente antecedente il Sinistro.
Il Conducente, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire la visita da parte dei medici della Compagnia e qualsiasi
indagine od accertamento che siano ritenuti necessari a tal fine, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno
visitato e curato il Conducente stesso.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico del Conducente.
Art. 3.5 - Indennizzo in caso di Morte
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte del Conducente, la Compagnia corrisponderà l’Indennizzo se la Morte stessa
si verifica, anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione, entro due anni dal giorno dell’Infortunio e in
conseguenza di questo.
Qualora a seguito di Infortunio indennizzabile ai sensi della presente garanzia, il corpo del Conducente non venisse ritrovato
ma si presume sia avvenuto il decesso, la Compagnia liquiderà agli eredi il Massimale previsto per il caso di Morte. La
liquidazione avverrà dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla sentenza del Tribunale di dichiarazione di morte presunta ai
sensi degli artt. 60 e 62 c.c.. Se, dopo il pagamento dell’Indennizzo, risulterà che il Conducente è vivo, la Compagnia avrà
diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, il Conducente potrà far valere i propri diritti per
l’Invalidità Permanente eventualmente residuata.
L’Indennizzo sarà liquidato agli eredi del Conducente secondo quanto previsto dagli artt. 565 e seguenti c.c., con espressa
esclusione di quanto previsto dagli artt. 584, 585 e 586 c.c..
L’Indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità Permanente. Se dopo il pagamento di un
Indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza di questo, il
Conducente muore, gli eredi del Conducente hanno diritto soltanto alla differenza tra l’Indennizzo per Morte e quello
eventualmente già pagato per Invalidità Permanente, fermo in ogni caso l’importo massimo indennizzabile di 50.000,00€.
Art. 3.6 Esclusioni e limitazioni
La garanzia “Infortuni del Conducente” non copre in alcun caso gli Infortuni causati od occorsi in conseguenza o in
occasione di:
a) Conducente non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative;
b) Salita e/o discesa dal Mezzo Assicurato;
c) Conducente alla guida sotto l’effetto di alcool, di sostanze stupefacenti o allucinogene, di medicinali non prescritti
da un medico, o qualora gli sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186-bis e 187 del codice
della strada e successive modifiche;
d) guida senza il casco;
e) atti intenzionali (incluse imprese temerarie, suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni), dolo o colpa grave del
Conducente e/o del Contraente e/o dell’Assicurato e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di
legge, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone incaricate alla guida, riparazione o custodia
del Mezzo Assicurato;
f) uso di droghe, narcotici, stupefacenti, sostanze allucinogene o medicinali non prescritti da un medico;
g) abuso di alcol;
h) inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati;
i) partecipazione a gare e competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
j) utilizzo del Mezzo Assicurato contro la volontà del proprietario del Mezzo Assicurato;
k) infarto, ernie di qualsiasi tipo, comprese quelle discali, da qualunque causa determinate, lesioni muscolari
determinate da sforzi in genere nonché le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
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l) stato di malore o di incoscienza causato da infermità mentale, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme
maniaco-depressive o stati paranoici;
m) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
n) partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato;
o) ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente garanzia “Infortuni del Conducente”, incluse le
proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali;
p) scuola guida;
q) circolazione del Mezzo Assicurato con targa in prova;
r) Mezzo Assicurato dato a noleggio;
s) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato
civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni,
insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o
danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali;
t) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o
frane;
u) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti
da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre
caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
Art. 3.7 Disposizioni Finali
La garanzia “Infortuni del Conducente” è accessoria alla garanzia principale di Responsabilità Civile e, pertanto, in tutti i casi
di risoluzione e/o cessazione dell’Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile cesserà anche la garanzia “Infortuni
del Conducente”.
Art. 4.1.1 Oggetto della Garanzia Furto Totale
La garanzia “Furto Totale”, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza e alle condizioni indicate nella presente
Sezione, copre la perdita del possesso del Mezzo Assicurato a seguito del reato consumato di Furto, così come definito
dal codice penale italiano, senza ritrovamento decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica
Autorità competente.
In caso di Furto del Mezzo Assicurato su area pubblica, sul Mezzo Assicurato deve essere attivo un efficace congegno
bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo Assicurato (a titolo esemplificativo
e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul
Mezzo Assicurato).
Art. 4.1.2 Rischi esclusi dalla Garanzia Furto Totale
La Garanzia Furto Totale non copre:
a) il Furto Parziale;
b) i danni subiti o arrecati dal Mezzo Assicurato allo scopo di perpetrare il Furto o durante la circolazione successiva
al Furto;
c) Furto commesso mentre il Mezzo Assicurato era in custodia di terzi soggetti.
Art. 4.1.3 Indennizzo Garanzia Furto Totale Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro
L’Indennizzo è prestato nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza mediante la liquidazione di un importo pari
al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro, dedotto lo Scoperto e relativo minimo applicabile per
Sinistro in base alla Provincia del luogo di Residenza dell’Assicurato, come indicato nella seguente tabella:
PROVINCIA RESIDENZA ASSICURATO
ZONA
SCOPERTO
MINIMO
BG;BI;BL;BZ;CO;CR;FC;FE;GO;LC;LU;MN;MO;NO;PD;PN;RA;RE;RO;SO;TN;TV;UD;VA;VC;VE;VI;VR
ZONA 1
10%
250€
AL;AN;AO;AP;AR;AT;BO;BS;CB;CH;CN;FI;FM;GR;IS;LO;MC;PC;PE;PG;PI;PO;PR;PT;PU;PV;RI;SI;SV;TE;TO;TR;TS;VB;
ZONA 2
15%
250€
AG;AQ;CA;CI;CL;CS;CZ;EN;FR;GE;IM;KR;LI;LT;MB;MI;MS;MT;NU;OG;OR;OT;PZ;RG;RM;RN;SP;SR;SS;TP;VS;VT;VV;
ZONA 3
20%
250€
AV;BN;BR;CT;LE;ME;PA;RC;
ZONA 4
25%
250€
BA;BT;CE;FG;NA;SA;TA.
ZONA 5
25%
250€
OGGETTO DELLA GARANZIA BASE FURTO TOTALE
SEZIONE 4 FURTO/INCENDIO
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE FURTO PACCHETTO PREMIUM (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 4.2 Estensione Garanzia Furto Parziale
La garanzia Furto Parziale copre, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza e alle condizioni indicate nella
presente Sezione, i seguenti danni subiti dal Mezzo Assicurato nell’esecuzione o in conseguenza del Furto in presenza
di manomissione o scasso:
a) danni subiti dal Mezzo Assicurato in caso di Furto consumato con ritrovamento del Mezzo Assicurato prima che
siano decorsi 60 (sessanta giorni) dalla data di denuncia presentata alla pubblica autorità competente;
b) danni subiti dal Mezzo Assicurato in caso di Furto tentato del Mezzo Assicurato;
c) danni subiti dal Mezzo Assicurato durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al Furto, purché i danni
siano conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
In caso di Furto Parziale del Mezzo Assicurato su area pubblica, sul Mezzo Assicurato deve essere attivo un efficace
congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo Assicurato (a titolo
esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente
installati sul Mezzo Assicurato).
Art. 4.2.1 Indennizzo Garanzia Furto Parziale Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro Degrado d’uso
La Compagnia, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza, liquiderà all’Assicurato i danni coperti dalla garanzia
Furto Parziale subiti dal Mezzo Assicurato, applicando il Degrado d’uso sulle parti sostituite e/o riparate che sarà
determinato in base al rapporto tra il Valore d’Acquisto del Mezzo Assicurato e il Valore Commerciale del Mezzo
Assicurato alla data del Sinistro.
L’Indennizzo, in ogni caso, non potrà essere superiore al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro,
dedotto lo Scoperto e relativo minimo applicabile per Sinistro in base alla Provincia del luogo di Residenza
dell’Assicurato, come indicato nella seguente tabella:
PROVINCIA RESIDENZA ASSICURATO
ZONA
SCOPERTO
MINIMO
BG;BI;BL;BZ;CO;CR;FC;FE;GO;LC;LU;MN;MO;NO;PD;PN;RA;RE;RO;SO;TN;TV;UD;VA;VC;VE;VI;VR
ZONA 1
10%
250€
AL;AN;AO;AP;AR;AT;BO;BS;CB;CH;CN;FI;FM;GR;IS;LO;MC;PC;PE;PG;PI;PO;PR;PT;PU;PV;RI;SI;SV;TE;TO;TR;TS;VB;
ZONA 2
15%
250€
AG;AQ;CA;CI;CL;CS;CZ;EN;FR;GE;IM;KR;LI;LT;MB;MI;MS;MT;NU;OG;OR;OT;PZ;RG;RM;RN;SP;SR;SS;TP;VS;VT;VV;
ZONA 3
20%
250€
AV;BN;BR;CT;LE;ME;PA;RC;
ZONA 4
25%
250€
BA;BT;CE;FG;NA;SA;TA.
ZONA 5
25%
250€
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI SPECIFICHE GARANZIE FURTO TOTALE E FURTO PARZIALE
Art. 4.3 Esclusioni e Limitazioni specifiche
Non sono coperti in alcun caso il Furto Totale e il Furto Parziale e i conseguenti danni qualora siano stati causati da o
conseguenti a:
a) assenza di un efficace congegno bloccante, diverso e aggiuntivo rispetto ai dispositivi bloccanti in dotazione al Mezzo
Assicurato, durante la sosta su area pubblica (a titolo esemplificativo e non limitativo, catena antifurto o altri sistemi
antifurto meccanici, elettronici o satellitari stabilmente installati sul mezzo assicurato);
b) Furto commesso con destrezza o agevolato da dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Conducente del Mezzo
Assicurato o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge;
c) Rapina, come definita dall’art. 628 c.p.;
d) Appropriazione indebita, come definita dall’art. 646 c.p.
OGGETTO DELLA GARANZIA BASE INCENDIO
Art. 4.4 Oggetto della Garanzia Incendio
La garanzia “Incendio”, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza e alle condizioni indicate nella presente
Sezione, copre i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato a seguito di Incendio per effetto di combustione con
fiamma che comportino la distruzione del Mezzo Assicurato con conseguente demolizione del relitto.
Si ha distruzione del Mezzo Assicurato quando i danni provocati dall’Incendio superano l’80% del Valore Commerciale
del Mezzo Assicurato al momento del Sinistro, come risultante dalla quotazione di INFOBIKE/2RUOTE alla data del
Sinistro al netto degli Scoperti e relativi minimi applicabili.
Art. 4.4.1 - Rischi esclusi dalla Garanzia Base Incendio
La Garanzia Incendio non copre:
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al n. I00094
a) i danni causati a terzi dall’Incendio del Mezzo Assicurato (Ricorso Terzi da Incendio);
b) i danni causati ai locali del Contraente e/o dell’Assicurato in cui è ricoverato il Mezzo Assicurato.
c) i danni causati da semplici bruciature non seguite da Incendio, nonché i danni agli impianti elettrici dovuti a
fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da Incendio;
d) i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
Art. 4.4.3 Indennizzo Garanzia Incendio Massimali e Scoperti/Minimi applicati per Sinistro
L’Indennizzo è prestato nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza mediante la liquidazione di un importo pari
al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro, dedotto lo Scoperto e relativo minimo applicabile per
Sinistro in base alla Provincia del luogo di Residenza dell’Assicurato, come indicato nella seguente tabella:
PROVINCIA RESIDENZA ASSICURATO
ZONA
SCOPERTO
MINIMO
BG;BI;BL;BZ;CO;CR;FC;FE;GO;LC;LU;MN;MO;NO;PD;PN;RA;RE;RO;SO;TN;TV;UD;VA;VC;VE;VI;VR
ZONA 1
10%
250€
AL;AN;AO;AP;AR;AT;BO;BS;CB;CH;CN;FI;FM;GR;IS;LO;MC;PC;PE;PG;PI;PO;PR;PT;PU;PV;RI;SI;SV;TE;TO;TR;TS;VB;
ZONA 2
15%
250€
AG;AQ;CA;CI;CL;CS;CZ;EN;FR;GE;IM;KR;LI;LT;MB;MI;MS;MT;NU;OG;OR;OT;PZ;RG;RM;RN;SP;SR;SS;TP;VS;VT;VV;
ZONA 3
20%
250€
AV;BN;BR;CT;LE;ME;PA;RC;
ZONA 4
25%
250€
BA;BT;CE;FG;NA;SA;TA.
ZONA 5
25%
250€
CONDIZIONI AGGIUNTIVE INCENDIO PACCHETTO PREMIUM (operanti solo se espressamente richiamate in Polizza)
Art. 4.5 Ricorso Terzi da Incendio
La garanzia “Ricorso Terzi da Incendio”, nei limiti dei Massimali e alle condizioni indicati nella presente Sezione, copre i
danni materiali e diretti provocati a cose di terzi, da Incendio del Mezzo Assicurato, compresi i danni provocati ai locali
tenuti in locazione dell’Assicurato per il ricovero del Mezzo Assicurato quando lo stesso non si trovi in circolazione ai sensi
del Codice della Strada.
La garanzia “Ricorso Terzi da Incendio” è prestato nei limiti del Massimale di 50.000,00€ applicato per Sinistro e per
Annualità Assicurativa, dedotta una Franchigia Fissa e Assoluta di 1.000,00€ che rimarrà a carico dell’Assicurato.
Ai sensi della garanzia “Ricorso Terzi da Incendio”, non sono considerati terzi il coniuge, il convivente e ogni persona che
stabilmente convive con l’Assicurato e/o con il Contraente (stesso stato di famiglia). Se l’Assicurato o il Contraente non
è una persona fisica, non sono altresì considerati terzi le società in cui l’Assicurato o il Contraente o le persone indicate
prima rivestano il ruolo di titolare, o socio illimitatamente responsabile o Amministratore.
Art. 4.6 Mezzi esclusi dalla Garanzia Furto/Incendio
I seguenti mezzi non possono essere coperti dalle Garanzie Furto/Incendio:
a) mezzi utilizzati professionalmente in attività di noleggio, moto taxi, autoscuole, consegne a domicilio o per servizio
pubblico;
b) mezzi costruiti in kit, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali, oggetto di tuning;
c) mezzi utilizzati in prove sportive, corse, prove di velocità o competizioni di qualsiasi tipo;
d) quad e sidecar.
Art. 4.7 - Esclusioni e Limitazioni comuni Garanzia Furto/Incendio
Non sono coperti in alcun caso il Furto Totale, il Furto Parziale, l’Incendio, il Ricorso Terzi da Incendio e i conseguenti
danni qualora siano stati causati da o conseguenti a:
a) Mezzo Assicurato non coperto dall’Assicurazione sulla responsabilità civile al momento del Sinistro;
b) beni che si trovavano sul Mezzo Assicurato al momento del Sinistro (a titolo esemplificativo e non limitativo,
eventuali optional del Mezzo Assicurato; eventuali beni che si trovavano sul mezzo assicurato al momento del furto,
quali indumenti, bagagli, merci o cose trasportate in genere, ancorché in uso, custodia o possesso del Contraente o
dell’Assicurato);
c) Atti di vandalismo;
d) Mezzo Assicurato guidato da Conducente non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative o qualora
al momento del Sinistro il Conducente fosse in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti,
allucinogene, psicofarmaci, medicinali non prescritti da un medico o, più in generale, qualora al Conducente sia stata
applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada e successive modifiche;
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE GARANZIE FURTO/INCENDIO (GARANZIA BASE E PACCHETTO PREMIUM)
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e) dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente o del Conducente del Mezzo Assicurato o delle persone di cui essi
debbano rispondere per legge, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone incaricate alla
guida, riparazione o custodia del Mezzo Assicurato;
f) utilizzo del Mezzo Assicurato contro la volontà del proprietario del Mezzo Assicurato;
g) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
h) ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente garanzia “Furto e Incendio”, incluse le proibizioni
decise dalle Autorità Locali, Nazionali o Internazionali;
i) trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in genere;
j) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente codice della strada;
k) inosservanza di norme di Legge e regolamenti anche privati;
l) circolazione del Mezzo Assicurato con targa prova;
m) Mezzo Assicurato dato a noleggio;
n) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
o) partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro delitto e/o reato;
p) danni indiretti, quali le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Mezzo Assicurato, nonché i danni
da mancato godimento ed uso del Mezzo Assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento,
qualunque ne sia la causa;
q) spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Mezzo Assicurato successivamente alla relativa
omologazione, nonché le spese di immatricolazione sostenute dall’assicurato per l’acquisto di un nuovo veicolo;
r) danni a ruote-cerchioni, coperture e camere d’aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno
indennizzabile ai sensi di Polizza;
s) Mezzo Assicurato soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di
custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente codice della strada;
t) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato
civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni,
insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o
danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali,
atti vandalici;
u) trombe d'aria, cicloni, tifoni, bufere di neve, uragani, terremoti, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche,
inondazioni, alluvioni, straripamento di corsi d’acqua, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane,
smottamenti di terreno, caduta meteoriti;
v) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti
da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre
caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
Art. 4.8 Divieto di Cumulo
L’Indennizzo per la garanzia Furto/Incendio, ivi incluse relative estensioni previste in caso di acquisto del Pacchetto
Premium, non potrà mai essere cumulato con l’Indennizzo dovuto per le altre coperture assicurative accessorie, ove
acquistate.
Art. 4.9 - Disposizioni Finali
La garanzia “Furto/incendio”, ivi incluse relative estensioni previste in caso di acquisto del Pacchetto Premium, è accessoria
alla garanzia principale di Responsabilità Civile e, pertanto, in tutti i casi di risoluzione e/o cessazione dell’Assicurazione
obbligatoria della Responsabilità Civile cesserà anche la garanzia “Furto/incendio”, ivi incluse relative estensioni previste in
caso di acquisto del Pacchetto Premium.
Art. 5.1 - Oggetto della Garanzia Kasko
La garanzia “Kasko”, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza e alle condizioni indicate nella presente Sezione,
copre i danni materiali e diretti subiti dal Mezzo Assicurato in conseguenza di urto accidentale, collisione, ribaltamento,
uscita di strada verificatasi durante la circolazione del Mezzo Assicurato su Strada o sulle Aree Equiparate alle Strade di
Uso Pubblico o all’interno delle Aree Private, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari, aree militari,
autodromi e piste.
OGGETTO DELLA GARANZIA KASKO
SEZIONE 5 KASKO
Garanzia Accessoria - Valida unicamente se acquistata ed espressamente richiamata in Polizza
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Art. 5.2 Modalità di Indennizzo Garanzia Kasko
L’Indennizzo, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza e dedotta la Franchigia applicabile per Sinistro, è
prestato mediante risarcimento in forma specifica ovvero compensazione in denaro mediante ripristino del Mezzo
Assicurato danneggiato effettuato presso il Concessionario Ufficiale del Mezzo Assicurato o presso una struttura scelta
dall’Assicurato.
L’Indennizzo sarà commisurato al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro, al netto della
Franchigia applicabile e nei limiti della Somma Assicurata. Qualora le riparazioni non siano effettuate presso il
Concessionario Ufficiale del Mezzo Assicurato le Franchigie saranno raddoppiate.
Trascorsi due anni dalla data di immatricolazione del Mezzo Assicurato, i costi di riparazione verranno indennizzati
applicando il Degrado d’uso sulle parti sostituite e/o riparate determinato in base al rapporto tra il Valore d’Acquisto del
Mezzo Assicurato e il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato alla data del Sinistro.
La Compagnia procederà al risarcimento in forma specifica dopo il pagamento della Franchigia a carico dell’Assicurato.
Art. 5.3 - Indennizzo Garanzia Kasko Franchigie applicabili per Sinistro
Per ogni singolo Sinistro, la Compagnia applicherà le seguenti Franchigie in base alla Provincia del luogo di Residenza
dell’Assicurato, come indicato nella seguente tabella:
PROVINCIA RESIDENZA ASSICURATO
ZONA
FRANCHIGIA
Campania Calabria Puglia
ZONA 1
350€
Sicilia Sardegna
ZONA 2
250€
Altre Regioni non incluse nelle Zone 1 e 2
ZONA 3
150€
Art. 5.4 Mezzi Esclusi dalla Garanzia Kasko
I seguenti mezzi non possono essere coperti dalla Garanzia Kasko:
a) mezzi utilizzati professionalmente in attività di noleggio, moto taxi, autoscuole, consegne a domicilio o per servizio
pubblico;
b) mezzi costruiti in kit, con motori o meccanica elaborati, prototipi sperimentali, oggetto di tuning;
c) mezzi utilizzati in prove sportive, corse, prove di velocità o competizioni di qualsiasi tipo;
d) quad e sidecar;
e) Mezzi immatricolati da più di 5 anni
Art. 5.5 - Esclusioni e Limitazioni
La garanzia Kasko non copre in alcun caso i Sinistri e i conseguenti danni qualora siano stati causati da o conseguenti a:
a) Mezzo Assicurato non coperto dall’Assicurazione sulla responsabilità civile al momento del Sinistro;
b) Mezzo Assicurato guidato da Conducente non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative o in
violazione alle clausole indicate in Polizza di Guida Esperta o Guida Esclusiva, qualora al momento del Sinistro il
Conducente fosse in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, allucinogene, psicofarmaci,
medicinali non prescritti da un medico o, più in generale, qualora al Conducente sia stata applicata una delle sanzioni
previste dagli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada e successive modifiche;
c) dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente o del Conducente del Mezzo Assicurato o delle persone di cui essi
debbano rispondere per legge, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone incaricate alla
guida, riparazione o custodia del Mezzo Assicurato;
d) utilizzo del Mezzo Assicurato contro la volontà del proprietario del Mezzo Assicurato;
e) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
f) ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente garanzia “Kasko”, incluse le proibizioni decise
dalle Autorità Locali, Nazionali o Internazionali;
g) trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in genere;
h) trasporto di cose o animali se diverso da quanto prescritto dal vigente Codice della Strada;
i) inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati;
j) circolazione del Mezzo Assicurato con targa prova;
k) Mezzo Assicurato dato a noleggio;
l) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
m) partecipazione a furti, rapine e/o a qualsivoglia altro;
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n) danni indiretti, quali le spese di ricovero, demolizione, sgombero e trasporto del Mezzo Assicurato, nonché i danni
da mancato godimento ed uso del Mezzo Assicurato o di altri eventuali pregiudizi, come il deprezzamento,
qualunque ne sia la causa;
o) spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al Mezzo Assicurato successivamente alla relativa
omologazione, nonché le spese di immatricolazione sostenute dall’Assicurato per l’acquisto di un nuovo veicolo;
p) danni a ruote-cerchioni, coperture e camere d’aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno
indennizzabile ai sensi di polizza;
q) collisione con animali selvatici;
r) Mezzo Assicurato soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di
custodia stabiliti dall’art. 214 del vigente codice della strada;
s) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato
civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni,
insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o
danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali,
atti vandalici;
t) trombe d'aria, cicloni, tifoni, bufere di neve, uragani, terremoti, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche,
inondazioni, alluvioni, straripamento di corsi d’acqua, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane,
smottamenti di terreno, caduta meteoriti;
u) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti
da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre
caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
Art. 5.6 - Divieto di Cumulo
L’Indennizzo per la garanzia Kasko non potrà mai essere cumulato con l’Indennizzo dovuto per le altre coperture
assicurative accessorie, ove acquistate.
Art. 5.7 - Disposizioni Finali
La garanzia “Kasko” è accessoria alla garanzia principale di Responsabilità Civile e, pertanto, in tutti i casi di risoluzione e/o
cessazione dell’Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile cesserà anche la garanzia “Kasko”.
Art. 6.1 - Oggetto della Garanzia Assistenza
Nei limiti dei Massimali e alle condizioni indicati nella presente Sezione, è prestata Assistenza all’Assicurato che si trovi
in difficoltà a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, Furto totale, Furto parziale, Rapina del Mezzo Assicurato mediante
l’erogazione delle prestazioni indicate al successivo art. 6.2.
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni di Assistenza previste dalla presente Assicurazione, la
Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi, rimborsi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Art. 6.2 PRESTAZIONI EROGATE - MASSIMALI APPLICATI PER SINISTRO
Art. 6.2.1 Soccorso Stradale
La prestazione di Soccorso Stradale opera quando il Mezzo Assicurato non sia in condizione di spostarsi autonomamente
a seguito di Guasto, Furto Parziale, Incendio o Incidente. Il Soccorso Stradale viene prestato una sola volta per ogni
Annualità Assicurativa.
A seguito di richiesta di invio di un mezzo di soccorso stradale da parte dell’Assicurato, la Società di Gestione dei Sinistri
metterà a disposizione il mezzo di soccorso stradale per il traino del Mezzo Assicurato dal luogo dell’immobilizzo al più
vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all’officina meccanica autorizzata più vicina, oppure, quando ciò sia
possibile, ad effettuare piccole riparazioni in loco.
La Società di Gestione dei Sinistri provvederà all’intera organizzazione dell’intervento e terrà a proprio carico il costo del
mezzo di soccorso intervenuto fino ad un importo massimo di 200,00€. L’eventuale eccedenza del costo del mezzo di
soccorso rispetto all’importo massimo di 200,00€ coperto dall’Assicurazione resta a carico dell’Assicurato
SEZIONE 6 ASSISTENZA
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Sono altresì interamente a carico dell’Assicurato:
- il costo della manodopera e dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le piccole riparazioni in loco, ove ciò sia
stato possibile;
- le spese di traino del Mezzo Assicurato a seguito di Sinistro avvenuto durante la circolazione al di fuori della rete
stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (es. percorsi fuoristrada);
- le spese di intervento di mezzi eccezionali qualora questi ultimi siano indispensabili per il recupero del Mezzo
Assicurato.
Art. 6.2.2 Pernottamento in albergo
A condizione che la Società di Gestione dei Sinistri abbia già provveduto ad organizzare il soccorso stradale del Mezzo
Assicurato, se il Mezzo Assicurato rimane immobilizzato per Guasto, Furto Parziale, Incendio, Incidente e ha subito danni
tali da rendere necessario il fermo del Mezzo Assicurato per la riparazione di una o più notti oppure in caso di Furto Totale
o Rapina che costringa l’Assicurato e il passeggero a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, a seguito di
richiesta dell’Assicurato la Società di Gestione dei Sinistri provvederà alla prenotazione e alla sistemazione
dell’Assicurato e relativo passeggero in un albergo per una sola notte.
La Società di Gestione dei Sinistri provvederà all’intera organizzazione del pernottamento per una sola notte tenendo a
proprio carico i costi del pernottamento, esclusi tutti i relativi costi connessi (ristorante, telefono, minibar ecc.), fino ad
un importo massimo complessivo di 100,00€. L’eventuale eccedenza del costo di pernottamento rispetto all’importo
massimo di 100,00€ coperto dall’Assicurazione resta a carico dell’Assicurato.
Art. 6.2.3 Rientro o proseguimento del viaggio
A condizione che la Società di Gestione dei Sinistri abbia già provveduto ad organizzare il soccorso stradale del Mezzo
Assicurato, se il Mezzo Assicurato rimane immobilizzato per Guasto, Furto Parziale, Incendio, Incidente e ha subito danni
tali da non consentirne la circolazione e da richiedere un tempo di riparazione superiore a 16 ore di manodopera effettiva
secondo il tempario della casa costruttrice del Mezzo Assicurato oppure in caso di Furto Totale o Rapina che costringa
l’Assicurato e il passeggero a pernottare prima del rientro o proseguimento del viaggio, a seguito di richiesta
dell’Assicurato la Società di Gestione dei Sinistri provvederà a mettere a disposizione dell’Assicurato e di un passeggero
un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe economica per il rientro nel luogo di residenza
dell’Assicurato o per il proseguimento del viaggio.
La Società di Gestione dei Sinistri provvederà all’intera organizzazione del rientro o del proseguimento del viaggio
tenendo a proprio carico i costi della biglietteria fino ad un importo massimo complessivo di 500,00€. L’eventuale
eccedenza del costo di biglietteria rispetto all’importo massimo di 500,00€ coperto dall’Assicurazione resta a carico
dell’Assicurato.
Art. 6.2.4 Recupero del Mezzo Assicurato ritrovato a seguito di Furto Totale o Rapina
A seguito di Furto Totale o Rapina del Mezzo Assicurato, la prestazione di recupero del Mezzo Assicurato ritrovato verrà
erogata alle seguenti condizioni e modalità:
a) in caso di ritrovamento del Mezzo Assicurato che non presenti danni tali da impedirne la circolazione, la Società di
Gestione dei Sinistri mettea disposizione dell’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto
aereo di classe economica per permettere all’Assicurato stesso di recuperare il Mezzo Assicurato. La Società di
Gestione dei Sinistri provvederà all’intera organizzazione tenendo a proprio carico il costo della biglietteria
prenotata fino ad un importo massimo di 300,00€. L’eventuale eccedenza del costo di biglietteria rispetto
all’importo massimo di 300,00€ coperto dall’Assicurazione resta a carico dell’Assicurato;
b) in caso di ritrovamento del Mezzo Assicurato e a condizione che abbia subito danni tali da non consentirne la
circolazione e richiedere un tempo di riparazione superiore a 16 ore di manodopera effettiva secondo il tempario
della casa costruttrice del Mezzo Assicurato, la Società di Gestione dei Sinistri, dopo aver preso contatto con il garage
dove si trova il Mezzo Assicurato, incaricherà un trasportatore di sua fiducia per il trasporto dal luogo di immobilizzo
fino al garage preventivamente concordato con l’Assicurato. La Società di provvederà all’intera organizzazione
tenendo a proprio carico il costo del trasportatore intervenuto fino ad un importo massimo di 300,00€. L’eventuale
eccedenza del costo del trasportatore intervenuto rispetto all’importo massimo di 300,00€ coperto
dall’Assicurazione resta a carico dell’Assicurato.
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Art. 6.2.5 Invio dei pezzi di ricambio all’Estero
Se il Mezzo Assicurato è immobilizzato all’Estero per Guasto, Furto Parziale, Incidente, Incendio e l’Assicurato necessiti
di pezzi di ricambio indispensabili alla riparazione e alla circolazione del Mezzo Assicurato immobilizzato e a condizione
che detto pezzi di ricambio non siano reperibili sul posto nelle 16 ore lavorative successive, l’Assicurato è tenuto ad
avvisare la Società di Gestione dei Sinistri come di seguito indicato:
a) indicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del Mezzo Assicurato;
b) precisare l’esatta denominazione dei pezzi di ricambio necessari e il numero di riferimento della casa costruttrice
riportato su ogni ricambio;
c) mettere a disposizione della Società di Gestione dei Sinistri, per il tramite di proprio delegato in Italia, l’importo
necessario per l’acquisto dei pezzi di ricambio.
La Società di Gestione dei Sinistri, una volta ricevuto l’importo necessario da parte del delegato dell’Assicurato, provvederà
alla ricerca, reperimento, acquisto ed invio dei pezzi di ricambio tenendo a proprio carico il costo della spedizione.
La spedizione sarà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Mezzo Assicurato
con il vettore più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. La Società di Gestione dei Sinistri
provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’invio dei pezzi stessi fino a destinazione e a dare le
opportune istruzioni, se necessarie. L’Assicurato dovrà portare con sé il certificato di circolazione, il passaporto ed i pezzi
danneggiati; questo accorgimento potrà in molti casi evitare il pagamento delle spese doganali.
I costi dei pezzi di ricambio e del relativo sdoganamento nonché tutti gli altri costi connessi sono interamente ed
esclusivamente a carico dell’Assicurato. La Società di Gestione dei Sinistri non assume responsabilità per eventuali ritardi
dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Sono esclusi dalla prestazione:
- I pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- I pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione.
Art. 6.2.6 Invio duplicati chiavi all’Estero
Se il Mezzo Assicurato si trova all’Estero e l’Assicurato necessiti di un duplicato delle chiavi del Mezzo Assicurato in
quanto indispensabile alla prosecuzione del viaggio, l’Assicurato è tenuto ad avvisare la Società di Gestione dei Sinistri
come di seguito indicato:
a) indicare marca, tipo, modello, cilindrata, numero di telaio e/o di motore e anno di costruzione del Mezzo Assicurato;
b) precisare il numero di riferimento della casa costruttrice del Mezzo assicurato riportato su ogni chiave;
c) mettere a disposizione della Società di Gestione dei Sinistri, per il tramite di proprio delegato in Italia, l’importo
necessario per effettuare il duplicato delle chiavi;
d) autorizzare espressamente e per iscritto la Società di Gestione dei Sinistri a svolgere il servizio.
La Società di Gestione dei Sinistri, una volta ricevuto l’importo necessario da parte del delegato dell’Assicurato, provvederà
alla ricerca e a far eseguire il duplicato delle chiavi, nonché a provvedere al loro invio tenendo a proprio carico il costo
della spedizione.
La spedizione sarà effettuata fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del Mezzo Assicurato
con il vettore più rapido, tenendo conto delle norme locali che ne regolano il trasporto. La Società di Gestione dei Sinistri
provvederà a comunicare tempestivamente le informazioni relative all’invio delle chiavi stesse fino a destinazione e a dare
le opportune istruzioni se necessarie. L’Assicurato dovrà portare con sé il libretto di circolazione e il passaporto.
I costi di effettuazione del duplicato delle chiavi nonché tutti gli altri eventuali costi connessi sono interamente ed
esclusivamente a carico dell’Assicurato. La Società di Gestione dei Sinistri non assume responsabilità per eventuali ritardi
dovuti a irreperibilità dei pezzi richiesti.
Sono esclusi dalla prestazione i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa
costruttrice.
Art. 6.2.7 - Rimpatrio del Mezzo Assicurato dall’Estero
A condizione che la Società di Gestione dei Sinistri abbia già provveduto ad organizzare il soccorso stradale del Mezzo
Assicurato, se il Mezzo Assicurato rimane immobilizzato all’Estero per Guasto, Furto Parziale, Incendio, Incidente e ha
subito danni tali da non consentirne la circolazione e da richiedere un tempo di riparazione superiore a 40 ore lavorative
secondo il tempario della casa costruttrice del Mezzo Assicurato oppure non fosse riparabile presso le officine del luogo,
la Società di Gestione dei Sinistri provvederà, a sua discrezione e in via alternativa, a:
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al n. I00094
a) mettere a disposizione dell’Assicurato un biglietto ferroviario di prima classe o un biglietto aereo di classe
economica per permettere all’Assicurato stesso di recuperare il Mezzo Assicurato;
b) organizzare, con mezzi appositamente attrezzati, il trasporto del Mezzo Assicurato dal luogo dell’immobilizzo fino
al luogo di residenza dell’Assicurato in Italia.
La Società di provvederà all’intera organizzazione dell’intervento tenendo a proprio carico il costo della biglietteria o del
trasporto del Mezzo Assicurato fino ad un importo massimo di 300,00€. L’eventuale eccedenza del costo del costo di
biglietteria o del trasporto del Mezzo Assicurato rispetto all’importo massimo di 300,00€ coperto dall’Assicurazione resta
a carico dell’Assicurato.
Art. 6.2.8 Spese di custodia del Mezzo Assicurato all’Estero
A condizione che la Società di Gestione dei Sinistri abbia già provveduto ad organizzare il Rimpatrio del Mezzo Assicurato
dall’Estero, a decorrere dalla data di richiesta di Rimpatrio del Mezzo Assicurato dall’Estero, la Società di Gestione dei
Sinistri prenderà in carico le spese di parcheggio e custodia del Mezzo Assicurato fino ad un importo massimo di 50,00€.
L’eventuale eccedenza del costo di parcheggio e custodia rispetto all’importo massimo di 50,00€ coperto
dall’Assicurazione resta a carico dell’Assicurato.
Art. 6.2.9 Anticipo spese di prima necessità
Qualora, a seguito a Guasto, Incidente, Incendio, Rapina, Furto Totale o Furto Parziale del Mezzo Assicurato, l’Assicurato
sia costretto a sostenere spese impreviste e si trovi nell’impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente,
dovrà designare una persona fisica o giuridica che, in Italia, metta a disposizione della Società di Gestione dei Sinistri
l'importo richiesto.
L’importo delle fatture anticipate dalla Compagnia non potrà mai comunque superare la somma di 500,00€.
Una volta messo a disposizione l'importo, la Società di Gestione dei Sinistri provvederà a pagare sul posto per conto
dell’Assicurato, a titolo di anticipo, le fatture oppure a far pervenire il suddetto importo all’Assicurato.
Sono esclusi dalla prestazione i trasferimenti di valuta all’estero che comportino violazione delle disposizioni in materia
vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l’Assicurato.
La somma anticipata dovrà essere restituita dall’Assicurato entro un mese dalla richiesta di rimborso da parte della
Compagnia.
Art. 6.3 Limitazioni ed esclusioni valide per tutte le garanzie di Assistenza
Tutte le prestazioni di Assistenza non sono operanti se non sono state preventivamente autorizzate dalla Società di
Gestione dei Sinistri.
Le prestazioni di Assistenza non sono altresì operanti in caso di Guasti, Incidenti, Incendio, Furto Totale, Furto Parziale,
Rapina del Mezzo Assicurato causati od occorsi in conseguenza od in occasione di:
a) Mezzo Assicurato non coperto dall’Assicurazione sulla responsabilità civile al momento del Sinistro;
b) Sinistri avvenuti in presenza di una o più dei casi di esclusione e limitazione della garanzia R.C.A.;
c) Mezzo Assicurato guidato da Conducente non abilitato alla guida secondo le vigenti disposizioni normative o qualora
al momento del Sinistro il Conducente fosse in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti,
allucinogene, psicofarmaci, medicinali non prescritti da un medico o, più in generale, qualora al conducente sia stata
applicata una delle sanzioni previste dagli artt. 186, 186 bis e 187 del codice della strada e successive modifiche;
d) atti intenzionali, dolo o colpa grave del Conducente e/o dell’Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone delle
quali egli deve rispondere a norma di legge, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, dipendenti, persone
incaricate alla guida, riparazione o custodia del mezzo assicurato;
e) utilizzo del Mezzo Assicurato contro la volontà del proprietario del Mezzo Assicurato;
f) partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti;
g) ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente Assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle
autorità locali, nazionali o internazionali;
h) trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o di esplosivi in genere;
i) inosservanza di norme di legge e regolamenti anche privati;
j) circolazione del Mezzo Assicurato con targa prova;
k) Mezzo Assicurato dato a noleggio;
l) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;
m) abuso di alcol;
n) inosservanza cosciente delle norme ufficiali;
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o) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
p) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
q) partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
r) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato
civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni,
insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o
danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali;
s) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o
frane;
t) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti
da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre
caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
Art. 6.4 Disposizioni finali
La garanzia “Assistenza” è accessoria alla garanzia principale di Responsabilità Civile e, pertanto, in tutti i casi di risoluzione
e/o cessazione dell’Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile cesserà anche la garanzia “Assistenza”.
OGGETTO DELLA GARANZIA TUTELA LEGALE
Art. 7.1 Oggetto della Garanzia Tutela Legale
La garanzia Tutela Legale, nei limiti dei Massimali e alle condizioni indicati nella presente Sezione, tiene indenne
l’Assicurato delle spese legali e peritali dal medesimo sostenute per la difesa dei suoi interessi in sede di giudizio o in
sede extragiudiziale allo scopo di conseguire il risarcimento dei danni subiti o per difendersi contro una domanda di
risarcimento avanzata nei suoi confronti a seguito di un Sinistro provocato involontariamente dalla circolazione del
Mezzo Assicurato, in relazione a controversie aventi ad oggetto:
a) risarcimento del danno subito dall’Assicurato a seguito di Sinistro provocato dall’altrui fatto illecito durante la
circolazione del Mezzo Assicurato;
b) risarcimento del danno subito da terzi e provocato involontariamente dalla circolazione del Mezzo Assicurato
indicato;
c) difesa penale per imputazioni a carico dell’Assicurato per delitto colposo o contravvenzioni che siano conseguenza
di un Sinistro causato dalla circolazione del Mezzo Assicurato.
La garanzia di Tutela Legale” è operante unicamente con riguardo a Sinistri verificatisi durante il periodo di copertura
dell’Assicurazione e a condizione che la Garanzia venga attivata durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
Art. 7.2 GARANZIE PRESTATE MASSIMALI APPLICABILI PER SINISTRO
Art. 7.2.1 Consulenza preventiva
In caso di controversia, qualora l’Assicurato necessitasse di una consulenza preventiva per attività giudiziale e
stragiudiziale, la Compagnia provvederà a fornire all’Assicurato la Consulenza preventiva per il tramite di un proprio
consulente designato, nei limiti del Massimale di 350,00€ complessivi.
Art. 7.2.2 Perizia
In caso di controversia, qualora l’Assicurato necessitasse di una perizia di parte e/o di ufficio, la Compagnia terrà a proprio
carico o rimborserà onorari e competenze del perito incaricato dall’Assicurato e previamente comunicato alla Società di
Gestione dei Sinistri o del perito d’ufficio, nei limiti del Massimale di 1.000,00€ complessivi.
Art. 7.2.3 Consulenza Specialistica
In caso di controversia, qualora l’Assicurato necessitasse di una consulenza specialistica notarile, medica, psicologica o
assicurativa, la Compagnia terrà a proprio carico o rimborserà il costo del consulente specialistico intervenuto nei limiti
del Massimale di 350,00€ complessivi.
SEZIONE 7- TUTELA LEGALE
Garanzia Accessoria - Valida unicamente se acquistata ed espressamente richiamata in Polizza
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Art. 7.2.4 Assistenza Stragiudiziale
In caso di controversia, qualora l’Assicurato necessitasse di una assistenza stragiudiziale per la definizione bonaria della
controversia o per la partecipazione a procedure conciliative, la Compagnia terrà a proprio carico o rimborserà onorari e
competenze del legale incaricato dall’Assicurato e previamente comunicato alla Società di Gestione dei Sinistri, a
condizione che il legale scelto dall’Assicurato sia abilitato secondo la normativa applicabile e sia iscritto presso il Foro del
Tribunale competente a decidere la controversia.
La Compagnia terrà a proprio carico o rimborserà le suddette spese legali nei limiti del Massimale di 500,00€ complessivi,
a condizione che la transazione e/o la conciliazione sottoscritta sia stata previamente autorizzata dalla Compagnia.
Art. 7.2.5 Assistenza in Giudizio
In caso di controversia ed esclusivamente dopo che siano stati fatti tutti i tentativi stragiudiziali necessari senza arrivare
alla definizione della controversia, qualora l’Assicurato necessitasse di una assistenza legale in giudizio, la Compagnia terrà
a proprio carico o rimborserà onorari e competenze del legale incaricato dall’Assicurato e previamente comunicato alla
Società di Gestione dei Sinistri, a condizione che il legale scelto dall’Assicurato sia abilitato secondo la normativa
applicabile e sia iscritto presso il Foro del Tribunale competente a decidere la controversia.
La Compagnia assumerà a proprio carico o rimborserà detto costo nei limiti dei seguenti Massimali:
-Giudizio di I° grado: 1.500,00€;
-Giudizio di II° grado: 2.000.00€;
-Giudizio di grado successivo al II°: 3.000,00€
Qualora il giudizio sia promosso dall’Assicurato, la garanzia di “Tutela Legale” è valida esclusivamente nel caso in cui il
valore della lite sia superiore a 300,00€ e la Società di Gestione dei Sinistri ritenga che le pretese dellAssicurato
presentino possibilità di successo in giudizio.
La Compagnia non assumerà mai a proprio carico e non rimborserà mai tutte le eventuali spese di soccombenza
Art. 7.3 Modalità di erogazione delle Prestazioni
La Compagnia verserà all’Assicurato gli importi previsti dalla garanzia di “Tutela Legale” nei limiti dei Massimali indicati
all’art. 7.2 e solo a controversia definita, senza corresponsione di alcun anticipo o acconto.
Art. 7.4 Esclusioni e Limitazioni
La garanzia di “Tutela Legale” non si applica all’attività esercitata dall’impresa di assicurazione della responsabilità civile
per resistere all’azione dei danneggiati ai sensi dell’art. 1917 c.c..
La garanzia di “Tutela Legale” non copre:
a) gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione, multa e ammenda (ivi incluse le oblazioni);
b) gli oneri fiscali (quali, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, contributo unificato, spese di
registrazione delle sentenze e di atti giudiziari in genere);
c) nonché ogni altro onere e spesa (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le indennità spettanti all’Organismo
di Mediazione qualora poste a carico dell’Assicurato, i patti quota lite conclusi tra l’Assicurato e il Legale; spese di
domiciliazione) diversi dalle spese legali e peritali come meglio definite all’art. 7.2.
La garanzia di “Tutela Legale”, inoltre, non opera in caso di:
d) difesa penale per imputazioni a carico dell’Assicurato per delitto doloso o preterintenzionale che siano conseguenza
del Sinistro causato dalla circolazione del Mezzo Assicurato indicato in polizza;
e) controversie che abbiano come controparte la Compagnia e/o la Società di Gestione dei Sinistri;
f) controversie in materia fiscale e amministrativa;
g) controversie aventi ad oggetto la validità, esecuzione, interpretazione dell’Assicurazione, ivi incluse le eventuali
condizioni aggiuntive;
h) controversie tra persone a favore delle quali può operare la garanzia;
i) controversie relative a un Sinistro provocato dalla circolazione del Mezzo Assicurato indicato in polizza in presenza
di una o più delle cause di limitazione ed esclusione della garanzia R.C.A.;
j) controversie relative a un Sinistro provocato dalla circolazione del Mezzo Assicurato indicato in polizza in presenza
di una o più delle seguenti circostanze: scioperi; sommosse; tumulti popolari; atti di terrorismo o sabotaggio;
occupazioni; serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata
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o meno), guerre civili, rivoluzioni; insurrezioni; potere militare o usurpato; legge marziale; confisca;
nazionalizzazione; requisizione; distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche
autorità sia centrali che regionali o locali; trombe d'aria; uragani; terremoti; eruzioni vulcaniche; slavine; valanghe;
maremoti o frane; radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie
nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprieradioattive, tossiche,
esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti; atti intenzionali, dolo
o colpa grave del Conducente e/o dell’ Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone delle quali egli deve
rispondere a norma di legge; suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni; partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
ogni atto accidentale che renda impossibile l’utilizzo della presente garanzia.
Art. 7.5 Disposizioni Finali
La garanzia “Tutela Legale” è accessoria alla garanzia principale di Responsabilità Civile e, pertanto, in tutti i casi di
risoluzione e/o cessazione dell’Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile cesserà anche la garanzia “Tutela
Legale”.
Art. 8.1 Richiesta di Risarcimento Inapplicabilità Procedura di Risarcimento Diretto
La Compagnia non aderisce al sistema di risarcimento diretto e, pertanto, qualora il Mezzo Assicurato venga coinvolto in
un Sinistro cagionato da un altro veicolo a motore, targato e assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria, la richiesta
di risarcimento danni deve essere inoltrata alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del Sinistro e al
proprietario di detto veicolo mediante raccomandata A.R. contenente le seguenti indicazioni: nome, cognome e codice
fiscale degli assicurati; codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento; targhe dei due veicoli coinvolti ed estremi dei
rispettivi contratti assicurativi; luogo, ora, data e modalità di accadimento del Sinistro; generalità di eventuali testimoni;
indicazione dell’eventuale intervento delle Autorità; in caso di danni a cose: indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in
cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare
l’entità del danno; in caso di lesioni a persone: indicazione dell’età, attività, reddito del danneggiato, entità lesioni subite,
dichiarazione ai sensi dell’art. 142 del Codice delle Assicurazioni Private in ordine alla sussistenza o meno di prestazioni da
parte di Istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, attestazione medica comprovante la guarigione con o senza
postumi permanenti, eventuale consulenza medica di parte, o, in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
Art. 8.2 - Obbligo del Contraente e/o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato, indipendentemente dalla propria responsabilità, deve darne
comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente
e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 c.c.
In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la Compagnia,
avendo diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell’art.
1915 c.c., potrà agire in Rivalsa nei confronti del Contraente e/o dell’Assicurato per gli importi liquidati ai terzi
danneggiati in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni previste dal presente articolo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.
La comunicazione dell’avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:
- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
- oppure a mezzo raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta
69/A, 20123 Milano,
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900;
- oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente.
La denuncia deve contenere le seguenti informazioni: generalità degli assicurati; dati dei veicoli coinvolti ovvero targa;
estremi dei rispettivi contratti di assicurazione e generalità e codice fiscale dei conducenti; data, luogo, ora e descrizione
della dinamica del Sinistro; generalità di eventuali testi; indicazione dell’eventuale intervento delle Autorità sul luogo
del Sinistro; indicazione dei danni materiali e/o danni alle persone.
La gestione del Sinistro e la liquidazione dei relativi eventuali Risarcimenti ai terzi danneggiati spetteranno alla Società di
Gestione dei Sinistri, la quale, in sede di istruzione della pratica, potrà richiedere al Contraente e/o all’Assicurato
l’eventuale integrazione della documentazione relativa al Sinistro. Il Contraente e/o l’Assicurato dovranno evadere la
SEZIONE 8 PROCEDURA RISARCIMENTO DANNI R.C.A.
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richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all’integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più
breve tempo possibile.
Art. 8.3 Procedura di Risarcimento Terzi Danneggiati
Per i Sinistri con soli danni a cose dei terzi danneggiati, verificata la completezza della documentazione e valutato il danno,
la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà a formulare congrua e motivata offerta al terzo
danneggiato per il Risarcimento ovvero a comunicare le ragioni per le quali si è ritenuto di non poter formulare offerta,
entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione inerente il Sinistro occorso. Il termine di 60 giorni è ridotto a 30 giorni
quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro. Il termine decorre dalla
data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa.
Per i Sinistri che abbiano causato lesioni personali o la morte del terzo danneggiato, verificata la completezza della
documentazione e valutato il danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà a formulare
congrua e motivata offerta al terzo danneggiato per il Risarcimento ovvero a comunicare le ragioni per le quali si è ritenuto
di non poter formulare offerta, entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione inerente il Sinistro occorso. Il termine
decorre dalla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa. In ogni caso, le lesioni di lieve
entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a Risarcimento
per danno biologico permanente.
Se il terzo danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei
Sinistri, provvederà al pagamento entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di accettazione. Entro ugual
termine la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, corrisponderà la somma offerta al terzo danneggiato
che abbia comunicato di non accettare l’offerta e, in tal caso, l’importo coliquidato verrà imputato alla liquidazione
definitiva del danno.
La Compagnia potrà decidere di non formulare offerta di Risarcimento in presenza di elementi indicatori di frode alle
condizioni e modalità di cui all’art. 148, comma 2-bis, del Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 8.4 Diritto di accesso agli atti
Il Contraente, l’Assicurato e i terzi danneggiati hanno diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di
valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. In particolare, il Contraente, l’Assicurato e i terzi
danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti:
a) dal momento in cui l’avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il Risarcimento o dei
motivi per i quali non si ritiene di fare offerta;
b) in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta:
c) decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di
denuncia è sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro;
d) decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a cose;
e) decorsi 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danni a persone;
f) decorsi 120 giorni dalla data del Sinistro.
La richiesta di accesso agli atti deve essere inviata alla Società di Gestione dei Sinistri a mezzo:
- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta 69/A,
20123 Milano,
e deve contenere l’indicazione dei documenti oggetto di accesso. Qualora la richiesta di accesso agli atti non venga
presentata dal diretto interessato, il richiedente dovrà allegare formale delega e copia della carta di identità del soggetto
interessato.
Qualora la Compagnia abbia richiesto di integrare la richiesta di risarcimento incompleta entro 30 giorni dalla ricezione
della stessa, i termini decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati e/o dei documenti integrativi.
Il Contraente, l’Assicurato o i terzi danneggiati, qualora entro 60 giorni dalla richiesta scritta con la quale hanno esercitato
il diritto di accesso agli atti non sono messi in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a loro
spese, possono inoltrare reclamo all’IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
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Lodi - Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell’elenco I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS
al n. I00094
Art. 8.5 Sinistro con veicolo non assicurato o non identificato
In caso di Sinistro occorso con un veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere
inoltrata, tramite raccomandata A.R., all’impresa assicuratrice preposta alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada, istituito presso la CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Il Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada risarcisce i danni causati nella circolazione dei veicoli per i quali vi è l’obbligo dell’assicurazione nei casi in cui:
a) il Sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato;
b) il veicolo non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo risulti assicurato presso una impresa operante nel territorio della Repubblica Italiana, in regime di
stabilimento o di libera prestazione dei servizi, e che al momento del Sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o
vi venga posta successivamente;
d) il veicolo sia stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto
di riservato dominio o del Locatario in caso di locazione finanziaria;
e) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Repubblica Italiana da uno Stato membro dell’Unione Europea e, nel
periodo di 30 giorni dall’accettazione della consegna, risulti coinvolto in un Sinistro e sia privo di assicurazione;
f) il Sinistro sia stato cagionato da un veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso
veicolo.
Art. 8.6 Sinistro con controparti estere
In caso di Sinistro avvenuto in Italia con un veicolo immatricolato in uno stato estero, la richiesta di risarcimento danni
dovrà essere inoltrata, tramite raccomandata A.R., all’Ufficio Centrale Italiano – Corso Sempione 39, 20145, Milano, che
provvederà a comunicare al danneggiato il nominativo dell’impresa incaricata alla liquidazione del danno. In caso di
Sinistro avvenuto all’estero con un veicolo immatricolato all’estero, la richiesta di risarcimento danni dovrà essere inviata
alla compagnia di assicurazione del veicolo responsabile del Sinistro e del “Bureau” dello Stato in cui ha sede detta
compagnia di assicurazione. In caso di Sinistro avvenuto all’estero cagionato da un veicolo immatricolato e assicurato in
uno Stato Membro dell’Unione Europea, la richiesta di risarcimento danni potrà essere inoltrata alla compagnia Italiana
che rappresenta quella Comunitaria.
Art. 8.7 Gestione delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle
vertenze, sia in sede civile che penale, aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni avanzate dal danneggiato nei
confronti dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti
all’Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione della vertenza
e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Compagnia ha diritto di Rivalsa sull’Assicurato
del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per
resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito
in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le
spese verranno ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non
riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe
od ammende o sanzioni dovute dall’Assicurato a seguito della circolazione del Mezzo Assicurato e/o del Sinistro occorso,
né delle spese di giustizia penale.
Art. 9.1.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Infortunio
In caso di Infortunio, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 3
giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art.
1913 c.c.. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la
Compagnia, av diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi
dell’art. 1915 c.c..
La comunicazione dell’avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:
- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta 69/A,
20123 Milano,
SEZIONE 9 PROCEDURA INDENNIZZO DANNI NON R.C.A.
SEZIONE 9.1 PROCEDURA INDENNIZZO GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
DocuSign Envelope ID: D32DFFEA-DCC4-4D7D-96F2-89250FCF6646
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La Défense Cedex - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza,
Lodi - Codice Fiscale e P.IVA 07420570967 Iscritta nell’elenco I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’IVASS
al n. I00094
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900;
- oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente.
La denuncia di Sinistro deve contenere: l’indicazione del luogo, giorno e ora del Sinistro; la descrizione della dinamica e
le cause del Sinistro; il certificato medico; nonché ogni altro elemento o certificato idoneo a provare la materialità
dell’evento che dà luogo al diritto o beneficio all’Indennizzo previsto dalla presente Sezione.
Art. 9.1.2 Adempimenti Richiesti in caso di “Infortuni del Conducente”
Ai fini della procedura di Indennizzo per Infortuni del Conducente, alla denuncia deve comunque far seguito la
consegna della seguente documentazione:
a) Certificati medici con dettagliate informazioni sulla natura, decorso e conseguenze dell’infortunio;
b) Certificato medico attestante l’intervenuta guarigione clinica dall’Infortunio;
c) Copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per la valutazione dei postumi invalidanti
Il Conducente o i suoi aventi diritto devono consentire alla Compagnia le indagini, gli accertamenti e i controlli medici
ovvero fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria necessari ai fini della corretta valutazione del danno
subito.
Gli adempimenti sopra indicati sono necessari ai fini della verifica dell’esistenza e dell’esatta quantificazione del danno
oltre che della liquidazione dei danni; pertanto in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi la Compagnia non
potrà procedere alla liquidazione dell’Indennizzo.
Nel caso in cui la Società di Gestione dei Sinistri necessiti di ulteriore documentazione, l’Assicurato dovrà evadere la
richiesta della Società di Gestione dei Sinistri relativa all’integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più
breve tempo possibile.
Art. 9.1.3 Pagamento dell’Indennizzo
La Società di Gestione dei Sinistri, direttamente o tramite periti incaricati, provvederà a:
a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del
Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il Rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Conducente e/o il Contraente e/o l’Assicurato hanno adempiuto agli obblighi a loro spettanti;
d) procedere alla stima del danno in base all’Invalidità Permanente determinata secondo le Tabelle di Invalidità
Permanente ANIA
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico del Conducente.
A seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, la
Compagnia provvederà a verificare l’operatività della garanzia, la titolarità dell’interesse assicurato e a valutare il danno
(visita medico-legale). Qualora non sussistano controversie in merito all’esistenza e alla valutazione del danno, la
Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento dell’Indennizzo entro 90 giorni da
tali accertamenti. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell’Indennizzo resterà sospeso sino alla
data di esecutività della sentenza.
Nel caso in cui il Conducente sia in tutto o in parte non responsabile del Sinistro, l’Indennizzo pagato è da considerare
somma riconosciuta a titolo di anticipo e recuperabile in tutto o in parte tramite ricorso verso il terzo civilmente
responsabile.
Art. 9.2.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Furto/Incendio
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 3
giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art.
1913 c.c.. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la
Compagnia, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi
dell’art. 1915 c.c..
SEZIONE 9.2 PROCEDURA INDENNIZZO GARANZIA FURTO/INCENDIO
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La comunicazione dell’avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:
- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it;
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta 69/A,
20123 Milano;
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900;
- oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente.
Art. 9.2.2 Documentazione Richiesta in caso di Furto
Ai fini della procedura di Indennizzo per Furto, la denuncia deve contenere la seguente documentazione:
a) originale o copia autentica della denuncia di Furto del Mezzo Assicurato presentata alle Competenti Autorità;
qualora l’evento si verifichi all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all’Autorità straniera anche a
quella Italiana;
b) estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. con annotazione di perdita del possesso del Mezzo Assicurato
c) copia del certificato di proprietà del Mezzo Assicurato;
d) copia della documentazione contrattuale dell’Assicurazione, sottoscritta dal Contraente;
e) copia della polizza della Responsabilità Civile del Mezzo Assicurato;
f) copia del Libretto di Circolazione del Mezzo Assicurato;
g) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Mezzo Assicurato;
h) copia certificato di residenza dell’Assicurato;
i) chiavi originali in dotazione al Mezzo Assicurato e se dichiarato dal Contraente in quanto riportato sulla polizza, i
dispositivi elettronici di avviamento;
j) procura notarile a vendere per consentire alla Compagnia di venire in possesso del Mezzo Assicurato ritrovato e
successivamente di poter provvedere alla sua alienazione;
k) autorizzazione a trattenere il ricavato derivante da suddetta alienazione;
l) dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati, fermo amministrativo e relativa cancellazione dal
certificato di proprietà.
La documentazione sopra elencata è necessaria ai fini della verifica dell’esistenza e dell’esatta quantificazione del danno
oltre che della liquidazione dei danni; pertanto in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi la Compagnia non
potrà procedere alla liquidazione dell’Indennizzo.
Nel caso in cui la Società di Gestione dei Sinistri necessiti di ulteriore documentazione, l’Assicurato dovrà evadere la
richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all’integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più
breve tempo possibile.
Art. 9.2.3 - Documentazione Richiesta in caso di Incendio
Ai fini della procedura di Indennizzo per Incendio, la denuncia deve contenere la seguente documentazione:
a) copia autentica della denuncia di Incendio del Mezzo Assicurato inoltrata all’Autorità Competente e, se intervenuti,
del verbale dei Vigili del Fuoco. Qualora l’evento si verifichi all’estero la denuncia deve essere effettuata oltre che
all’Autorità straniera anche a quella Italiana;
b) dichiarazione di presa in carico del Mezzo Assicurato da parte di demolitore autorizzato;
c) estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. con annotazione di perdita del possesso del Mezzo Assicurato;
d) copia del certificato di proprietà del Mezzo Assicurato;
e) copia della polizza della Responsabilità Civile del Mezzo Assicurato;
f) copia della documentazione contrattuale dell’Assicurazione, sottoscritta dal Contraente;
g) copia del Libretto di Circolazione del Mezzo Assicurato;
h) copia dei documenti di acquisto e fattura di acquisto, indicanti il Valore di Acquisto del Mezzo Assicurato;
i) copia certificato di residenza dell’Assicurato.
La documentazione sopra elencata è necessaria ai fini della verifica dell’esistenza e dell’esatta quantificazione del danno
oltre che della liquidazione dei danni; pertanto in caso di inadempimento di uno o più di tali obblighi la Compagnia non
potrà procedere alla liquidazione dell’Indennizzo.
Nel caso in cui la Società di Gestione dei Sinistri necessiti di ulteriore documentazione, l’Assicurato dovrà evadere la
richiesta della Società di Gestione dei Sinistri in ordine all’integrazione della documentazione relativa al Sinistro nel più
breve tempo possibile.
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Art. 9.2.4 Pagamento dell’Indennizzo
A seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, la
Compagnia provvederà a verificare l’operatività della garanzia e a valutare il danno.
Qualora non sussistano controversie in merito all’esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia, per mezzo della
Società di Gestione dei Sinistri, provvederà a versare all’Assicurato l’Indennizzo dovuto ai sensi della presente
Assicurazione entro 90 (novanta) giorni da tali accertamenti. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento
dell’indennità resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.
Qualora il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato dichiarato in Polizza risulti inferiore al reale Valore di Acquisto, in
caso di prima immatricolazione, o al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento della sottoscrizione della
Polizza, l’Indennizzo sarà ridotto nella stessa proporzione.
In caso di disaccordo sull’entità del danno, la valutazione del danno, su richiesta di una delle parti, potrà aver luogo in
contraddittorio tra il perito nominato dalla Compagnia e il perito nominato dall’Assicurato. È fatto salvo in ogni caso il
diritto dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra le Parti.
Art. 9.2.5 - Recupero del Mezzo Assicurato oggetto di Furto
L’Assicurato deve dare tempestiva comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri del ritrovamento del Mezzo
Assicurato.
In caso di recupero del Mezzo Assicurato decorsi 60 gg. dalla denuncia all’Autorità competente ma prima del pagamento
dell’Indennizzo, il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato recuperato sarà computato in detrazione dell’Indennizzo
dovuto ai sensi di Polizza.
Qualora, il Mezzo Assicurato sia ritrovato dopo il pagamento dell’Indennizzo, l’Assicurato dovrà procedere al
trasferimento della proprietà del Mezzo Assicurato recuperato alla Compagnia. Qualora, per qualsiasi motivo, l’Assicurato
non possa procedere al trasferimento della proprietà del Mezzo Assicurato alla Compagnia, l’Assicurato potrà ritenere il
Mezzo Assicurato, previa restituzione dell’Indennizzo ricevuto alla Compagnia.
L’Assicurato, tuttavia, ha sempre la facoltà di ritenere il Mezzo Assicurato recuperato, previa restituzione dell’Indennizzo
ricevuto alla Compagnia.
Art. 9.2.6 - Diritto di Surrogazione
Qualora la Compagnia abbia pagato l’Indennizzo, i diritti e le azioni spettanti al Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi
diritto verso i terzi passano di diritto alla Compagnia ai sensi dell’art. 1203 c.c.
Art. 9.3.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 3
giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art.
1913 c.c. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato, la
Compagnia, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi
dell’art. 1915 c.c..
La comunicazione dell’avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:
- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta 69/A,
20123 Milano,
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900;
- oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente.
La denuncia deve contenere: l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento; ogni elemento, fattura o certificato idoneo
a provare la materiali dell’evento che luogo al diritto alla prestazione o beneficio all’indennizzo previsto dalla
presente Sezione.
Art. 9.3.2 - Pagamento dell’Indennizzo
A seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, la
Compagnia provvederà a verificare l’operatività della garanzia e a valutare il danno.
SEZIONE 9.3 PROCEDURA INDENNIZZO GARANZIA KASKO
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Qualora non sussistano controversie in merito all’esistenza e alla valutazione del danno, la Compagnia, per mezzo della
Società di Gestione dei Sinistri, provvederà a versare l’Indennizzo dovuto ai sensi di polizza all’Assicurato entro 90
(novanta) giorni da tali accertamenti. In caso di accertamento giudiziale del danno il pagamento dell’indenniresterà
sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.
Qualora il Valore Commerciale del Mezzo Assicurato dichiarato in polizza risulti inferiore al reale Valore di Acquisto, in
caso di prima immatricolazione, o al Valore Commerciale del Mezzo Assicurato al momento della sottoscrizione della
polizza, l’Indennizzo sarà ridotto nella stessa proporzione.
In caso di disaccordo sull’entità del danno, la valutazione del danno, su richiesta di una delle parti, potrà aver luogo in
contraddittorio tra il perito nominato dalla Compagnia e il perito nominato dall’Assicurato. È fatto salvo in ogni caso il
diritto dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria qualora non sia possibile raggiungere un accordo tra le Parti.
Art. 9.3.3 - Diritto di Surrogazione
Qualora la Compagnia abbia pagato l’Indennizzo, i diritti e le azioni spettanti al Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi
diritto verso i terzi passano di diritto alla Compagnia ai sensi dell’art. 1203 c.c.
Art. 9.4.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l’Assicurato il Contraente e/o l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri
entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi
dell’art. 1913 c.c.. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell’Assicurato,
la Compagnia, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai
sensi dell’art. 1915 c.c..
La comunicazione dell’avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:
- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
- oppure raccomandata A.R. da inviarsi al seguente indirizzo: Coris Assistance 24ORE S.p.A., Corso Magenta 69/A,
20123 Milano;
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900;
- oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente.
La denuncia di Sinistro deve contenere: l’indicazione del luogo, giorno e ora dell’evento; ogni elemento, fattura o
certificato idoneo a provare la materialità dell’evento che dà luogo al diritto alla prestazione o beneficio all’indennizzo
previsto dalla presente Sezione.
Art. 9.4.2 Modalità di erogazione dei Servizi di Assistenza
Verificata l’operatività della garanzia, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà
all’erogazione delle prestazioni richieste dall’Assicurato e oggetto della garanzia di “Assistenza” previste
dall’Assicurazione.
Art. 9.4.3 - Diritto di Surrogazione
Qualora la Compagnia abbia pagato l’Indennizzo, i diritti e le azioni spettanti al Contraente, all’Assicurato o ai suoi aventi
diritto verso i terzi passano di diritto alla Compagnia ai sensi dell’art. 1203 c.c.
Art. 9.5.1 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Sinistro
In caso di controversia o Sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei
Sinistri entro 3 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente e/o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza ai
sensi dell’art. 1913 c.c.. In caso di omissione dolosa o colposa dell’obbligo di avviso da parte del Contraente e/o
dell’Assicurato, la Compagnia, avrà diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l’indenni in ragione del
pregiudizio sofferto ai sensi dell’art. 1915 c.c..
La comunicazione dell’avvenuto Sinistro può essere effettuata alla Società di Gestione dei Sinistri mediante:
- PEC all'indirizzo: posta.certificata@pec.coris.it,
SEZIONE 9.5 PROCEDURA INDENNIZZO GARANZIA TUTELA LEGALE
SEZIONE 9.4 PROCEDURA INDENNIZZO GARANZIA ASSISTENZA
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20123 Milano,
- oppure via fax al n° +39 02 20564.900;
- oppure a mezzo di area riservata messa a disposizione del Contraente.
La denuncia deve contenere: l’indicazione del numero della polizza; l’indicazione del luogo, giorno e ora del Sinistro;
l’esposizione circostanziata e veritiera del fatto, ivi inclusa la descrizione della dinamica; la generalità di eventuali testi;
indicazione dell’eventuale intervento delle Autorità sul luogo del Sinistro; indicazione dei danni materiali e/o danni alle
persone.
Il Contraente e/o l’Assicurato, inoltre, devono far pervenire alla Compagnia notizia di ogni atto a loro notificato tramite
Ufficiale Giudiziario entro 5 giorni dalla relativa ricezione, a pena di decadenza dal diritto di garanzia. Il Contraente e/o
l’Assicurato devono altresì fornire alla Compagnia tutti gli atti e i documenti occorrenti alla corretta gestione del Sinistro.
Art. 9.5.2 Scelta del Legale
L’Assicurato ha la facoltà di scegliere liberamente il legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché
quest’ultimo sia:
a) abilitato secondo la normativa applicabile;
b) iscritto presso il Foro del circondario del Tribunale ove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a decidere la
controversia.
Qualora l’Assicurato intenda tutelare i propri diritti in sede giudiziale in ordine al Sinistro occorso e non provveda alla
nomina del legale, la Compagnia può provvedere ad incaricare direttamente un legale di propria fiducia. Le stesse
disposizioni si applicano alla scelta del perito e del consulente specialistico.
LAssicurato ha sempre il diritto di scegliere liberamente il proprio legale in caso di conflitti di interessi con la Compagnia.
Art. 9.5.3 - Gestione del Sinistro
L’Assicurato, una volta comunicata alla Compagnia la denuncia del Sinistro, non potrà intraprendere alcuna azione,
effettuare transazioni, conciliare o addivenire ad una definizione della controversia senza il preventivo benestare della
Compagnia.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Compagnia sulla gestione del Sinistro, le Parti possono adire l’autorità giudiziaria
o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro, il quale provvederà secondo equità. L’arbitro
verrà designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.
Art. 9.5.4 Pagamento dell’Indennizzo
La Compagnia verserà all’Assicurato gli importi previsti nella presente Assicurazione per i servizi di assistenza legale, solo
a controversia definita e senza corresponsione di alcun anticipo o acconto.
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V2.0 Informativa sul trattamento dei dati personali (Ciclomotori e Motocicli) Sezione 4 - Pagina 1 di 2
Sogecap - Société Anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation – Capitale Sociale € 1.168.305.450 – Sede legale: Tour D2 17
bis place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano Registro delle imprese di Milano,
Monza-Brianza, Lodi - Codice Fiscale e P.IVA 07160010968 Iscritta nell’elenco I dell’ Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto
dall’IVASS al n. I.00088
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (di seguito denominata “la normativa sulla privacy”), ed in
relazione ai dati personali, ivi compresi i dati di natura particolare (c.d. dati “sensibili”), acquisiti direttamente
dall’interessato o tramite terzi, anche successivamente nel corso del rapporto instaurato con lo stesso e che
formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:
1. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL TRATTAMENTO:
a) è diretto all’espletamento da parte della COMPAGNIA delle finalità di conclusione, gestione ed
esecuzione dei contratti, nonché alla fornitura di servizi, prestazioni, prodotti assicurativi richiesti o
previsti in favore dell’interessato, nonché ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge,
regolamenti,normativa comunitaria, antiterrorismo, nonchè gestione e controllo interno e per finalità
strettamente connesse alle attività assicurative fornite con conservazione degli stessi per il tempo
strettamente necessario a conseguire tali finalità, nel rispetto dei termini prescrizionali di legge;
b) è diretto all’espletamento da parte della COMPAGNIA - per il tramite della SOCIETA’ DI GESTIONE DEI
SINISTRI - delle finalità di gestione e liquidazione dei SINISTRI attinenti esclusivamente all’esercizio
dell’attività assicurativa a cui la COMPAGNIA è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
c) è diretto all’espletamento da parte dell’INTERMEDIARIO delle finalità di emissione dei contratti
basandosi su schemi predefiniti della COMPAGNIA.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI: IL TRATTAMENTO:
a) è composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese
consultazione, comunicazione; conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione,
comprese accessibilità/confidenzialità, integrità;
b) è effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici e/o elettronici sia su sopporto cartaceo e,
comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;è svolto direttamente
dall’organizzazione del titolare e nell’ambito sua struttura, solo dal personale preposto alla gestione del
rapporto di assicurazione in qualità di autorizzati del trattamento;
3. CONFERIMENTO DEI DATI: Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati
personali può essere:
a) richiesto per adempiere a disposizioni di legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per
antiterrorismo, Casellario centrale infortuni);
b) richiesto per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI: L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire
i dati personali:
comporta l’impossibilità di concludere od eseguire correttamente i relativi contratti o di gestire
regolarmente le richieste di servizi derivanti, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti
5. COMUNICAZIONI DEI DATI:
alcuni dati personali dell’interessato possono o devono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1
e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti,
quali società del gruppo e società di fiducia della Compagnia e che svolgono per conto della stessa attivi
e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione;assicuratori, coassicuratori e riassicuratori,
mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio banche), legali, periti,
fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la
gestione dei servizi di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, società di
informazione commerciale per rischi finanziari,, organismi associativi e consortili propri del settore
assicurativo (ANIA) IVASS, Ministero dello Sviluppo Economico, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, Ministero della Salute, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche
dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi,
Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti pubblici. Tali
soggetti tratteranno i dati dell’interessato in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento.
6. DIFFUSIONE DEI DATI:i dati personali non sono soggetti a diffusione.
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V2.0 Informativa sul trattamento dei dati personali (Ciclomotori e Motocicli) Sezione 4 - Pagina 2 di 2
Sogecap - Société Anonyme d’assurance sur la vie et de capitalisation – Capitale Sociale € 1.168.305.450 – Sede legale: Tour D2 17
bis place des Reflets 92919 Paris La Défense Cedex Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano Registro delle imprese di Milano,
Monza-Brianza, Lodi - Codice Fiscale e P.IVA 07160010968 Iscritta nell’elenco I dell’ Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto
dall’IVASS al n. I.00088
Sogessur - Société Anonyme Capitale Sociale € 33 825 000 Sede legale: Tour D2 17 bis place des Reflets 92919 Paris La Défense
Cedex - Sede secondaria: Via Tiziano 32, 20145 Milano Registro delle imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi - Codice Fiscale e P.IVA
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7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO: i dati personali dell’interessato possono, sempre per le finalità
di cui al punto 1, essere comunicati a soggetti situati in paesi dell'Unione Europea e in Paesi terzi rispetto
all'Unione Europea,nel rispetto della normativa vigente ed in particolare se le previsioni del Capo V Reg.
UE 679/2016 (artt. 44 e seguenti) sono tenute in considerazione e se il livello di protezione dei dati in
questi paesi terzi soddisfa i requisiti del Reg. UE 679/2016.
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO: Gli artt. Dal 15 al 21 del Reg. UE 679/2016 conferiscono all'interessato
l'esercizio di una serie di diritti, tra cui quelli di:
a) ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali
e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, nonché conoscere l’elenco di tutti i soggetti, dietro
richiesta, cui i dati personali vengono comunicati secondo quanto previsto all’art. 5, lett.a, nonché nel
caso di trasferimento dei dati ad un paese terzo, per ottenerne una copia di tali dati e l’indicazione del
luogo ove sono disponibili;
b) di avere, in ogni momento, accesso ai propri dati e conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica,
delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
c) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della Legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione , la limitazione, la portabilità, se vi è interesse,
l'integrazione dei dati;
d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
e) di revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, senza incidere sulla piena
validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca;
Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del Reg. UE 2016/679, è possibile rivolgersi al titolare del
trattamento e/o al Responsabile della protezione dei dati, i cui riferimenti sono inidcati al punto 9.
E possibile richiedere la modifica dei propri dati personali attraverso l’area riservata.
E’ inoltre possibile proporre reclamo all’autorità di controllo con riferimento allo Stato membro in cui
l’interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI: il Titolare del trattamento è La COMPAGNIA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso l’indirizzo della stessa. Per l’esercizio
dei diritti di cui all’art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Titolare del trattamento dati e/o al
Responsabile della Protezione dati (RPD): DPO@societegenerale-insurance.it.
10. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI: i Responsabili del trattamento sono:
a) l’INTERMEDIARIO, quando agisce tramite poteri delegati dalla Compagnia. Responsabile e incaricato è il
legale rappresentante dell’INTERMEDIARIO domiciliato per la carica presso l’indirizzo dello stesso. Per
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 8) è possibile scrivere una comunicazione al Responsabile della Protezione
Dati (RPD): segreteria@dffsrl.com - pec: dffsrl@pec.it.
b) la SOCIETA’ DI GESTIONE DEI SINISTRI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato
per la carica presso l’indirizzo della stessa. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 8) è possibile scrivere una
comunicazione al Responsabile della Protezione Dati (RDP): segreteria@dffsrl.com - pec: dffsrl@pec.it.
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